1. Il commercio al dettaglio nelle cooperative di produzione agricola o nei locali di società controllate dalle stesse site in zone per insediamenti produttivi è ammesso per i prodotti agricoli di produzione propria. La vendita dei prodotti agricoli da parte dei singoli soci della cooperativa può avvenire unicamente se si tratta di venditori diretti altoatesini, i quali vendono i loro prodotti nell’ambito di quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10, e successive modifiche.
2. Per rafforzare il consumo di prodotti agricoli locali nell’ambito del progetto di sostenibilità alimentare possono essere venduti i seguenti prodotti alimentari altoatesini fermo restando che la superficie di vendita sia riservata in misura prevalente ai prodotti di cui al comma 1:
- prodotti alimentari altoatesini con marchio di qualità Alto Adige di cui alla legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche, oppure con
- certificazioni europee “denominazione di origine protetta” (DOP) o “indicazione geografica protetta” (IGP);
- “denominazione di origine controllata” (DOC);
- marchio di qualità “Gallo Rosso”.