1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 33, comma 4, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”, e successive modifiche, nonché dell’articolo 12 della legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 12, recante “Codice del commercio”, e successive modifiche, costituiscono merci ingombranti esclusivamente le seguenti merci:
a) veicoli, incluse le macchine edili: i veicoli come definiti agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (“Nuovo codice della strada”);
b) macchinari e prodotti per l’agricoltura: i macchinari comprese le macchine utensili; i prodotti per l’agricoltura compresi sementi, piante e concimi di ogni tipo;
c) materiali edili: materiali da costruzione e per coperture, isolamenti e rivestimenti, porte e finestre, recinzioni e balconi, articoli sanitari, articoli e materiali elettrici, articoli e materiali per pittori, materiale di fissaggio e ferramenta, lamiere e profilati, legnami, marmi e simili, piastrelle e pietre naturali;
d) macchine utensili: macchine utensili a mano o a motore, materiale di fissaggio, beni di prima necessità per l’edilizia e il fai da te;
e) combustibili: combustibili solidi, liquidi e gassosi;
f) mobili: mobili per abitazioni, uffici e giardino, materassi, corpi illuminanti, stufe e barbecue, articoli da campeggio;
g) bevande in confezione formato all’ingrosso: bevande in fusti o in confezioni da almeno sei unità (bottiglie, lattine, brik, cartoni, etc.).