1. Le imprese artigiane e le imprese industriali site nelle zone produttive possono, nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, vendere al dettaglio i beni di produzione propria, prestare i propri servizi, nonché vendere i beni accessori comunque collegati funzionalmente a questi beni e servizi, anche se non di produzione propria, a condizione che l’attività artigiana o l’attività industriale rimanga quella principale.