(1) Qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico che rendano non più possibile l'occupazione o la rendano possibile a condizioni diverse, la Provincia può, in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di indennizzo, revocare o modificare la concessione o l'autorizzazione. La relativa comunicazione motivata è data per iscritto con, di norma, almeno cinque giorni di preavviso. La revoca è disposta dalla competente struttura organizzativa in materia di Servizio strade, Mobilità o Amministrazione del patrimonio.
(2) Il provvedimento di revoca è notificato al/alla titolare della concessione o autorizzazione con indicazione del termine per il ripristino dello stato dei luoghi. Qualora l'interessato/interessata non ottemperi, si procede d'ufficio con addebito delle relative spese a carico dell'interessato/interessata. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, mentre è escluso qualsiasi altro indennizzo.
(3) Il/La titolare della concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione mediante comunicazione scritta. Se la comunicazione perviene prima della decorrenza della concessione o autorizzazione, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e della cauzione o fideiussione. Non sono rimborsati gli oneri corrisposti per il rilascio del relativo atto. Se l'occupazione è già in corso all'atto della comunicazione di rinuncia, non si procede alla restituzione del canone già corrisposto. La rinuncia non ha effetto se il/la titolare della concessione o autorizzazione non provvede al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora il ripristino comporti lavori sul bene immobile, sul tracciato ferroviario, sulla strada o sulle relative pertinenze, è necessario acquisire prima l'autorizzazione del competente ufficio provinciale.
(4) Le garanzie eventualmente prestate sono svincolate previa verifica del regolare ripristino dello stato dei luoghi e dell'assenza di danni.
(5) Qualora il/la titolare della concessione o autorizzazione non abbia ottemperato alle condizioni e norme stabilite e abbia cagionato danni al bene immobile, alla strada o ferrovia o alle loro pertinenze, la Provincia può, salvo il risarcimento dell'intero danno, incamerare in tutto o in parte la cauzione o escutere la fideiussione. Quando tale provvedimento viene adottato nei confronti di enti e società che hanno stipulato una fideiussione unica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la stessa deve essere reintegrata nella misura prevista.