(1) Il/La titolare della concessione o autorizzazione deve osservare le disposizioni di cui al presente regolamento, le norme tecniche vigenti in materia nonché le norme in ordine alle modalità di utilizzo contenute nella concessione o autorizzazione.
(2) Ove l'occupazione comporti la costruzione di opere, una volta conclusa il/la titolare della concessione o autorizzazione deve provvedere a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati.
(3) Il/La titolare della concessione o autorizzazione deve utilizzare l'area o lo spazio pubblici, inclusi sottosuolo e spazio sovrastante al suolo, in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. Inoltre, deve curare la perfetta manutenzione delle opere eseguite.
(4) Il/La titolare della concessione o autorizzazione deve custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione provinciale. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione degli stessi, deve darne immediata comunicazione all'amministrazione provinciale, che provvede a rilasciarne duplicato a spese dell'interessato/ interessata.