(1) Le strutture organizzative competenti in materia di Servizio strade, Mobilità e Amministrazione del patrimonio:
a) vigilano e controllano le occupazioni di strade, aree e spazi pubblici, inclusi sottosuolo e spazio sovrastante al suolo;
b) tengono costantemente aggiornati i registri delle concessioni e delle autorizzazioni.
(2) Dai registri di cui al comma 1, lettera b), risultano: bene immobile, tracciato ferroviario, strada, località, progressiva chilometrica, lato sinistro o destro, nome, cognome, domicilio e codice fiscale del/della titolare della concessione o autorizzazione, oggetto dell'occupazione, misura della superficie interessata, data e numero dell'atto, scadenza della concessione o autorizzazione.