(1) Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate dalle strutture organizzative competenti in materia di Servizio strade, Mobilità e Amministrazione del patrimonio. Nei relativi provvedimenti sono indicati:
a) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
b) la misura esatta dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
c) gli adempimenti e gli obblighi del/della titolare della concessione o autorizzazione.
(2) Ogni concessione o autorizzazione si intende altresì subordinata all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale di cui al comma 3, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione o autorizzazione, tenuto conto delle specifiche norme tecniche in materia. Al rilascio della concessione, il concessionario/la concessionaria deve firmare per accettazione il disciplinare delle condizioni e delle norme particolari cui deve ottemperare.
(3) La concessione o autorizzazione è sempre accordata:
a) a termine: la concessione non può avere una durata superiore a 29 anni;
b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c) con l'obbligo del/della titolare della concessione o autorizzazione al risarcimento di eventuali danni causati nell'esercizio dell'attività per la quale viene occupata l'area pubblica;
d) con facoltà da parte della Provincia di imporre nuove o altre condizioni qualora ciò si renda necessario, ivi compresa la possibilità di prevedere il versamento di una cauzione non fruttifera di interessi o la prestazione di una fideiussione a garanzia del ripristino dei luoghi nello stato di fatto precedente all'occupazione.
(4) L'entità della cauzione o fideiussione, ove dovuta, viene stabilita di volta in volta dal competente ufficio provinciale che, su richiesta, ne motiva l'imposizione.
(5) Gli enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di depositi cauzionali per le singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica.