1. Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:
a) costi del personale docente, interno o esterno (1 ora di lezione/unità di apprendimento = 60 minuti):
b) spese di viaggio;
c) locazione delle aule didattiche;
d) costi del personale partecipante alla formazione.
2. Per il personale docente di cui al comma 1, lettera a), trova applicazione quanto segue:
a) per determinare l’ammontare dei costi relativi al personale docente interno delle imprese dev’essere calcolato il costo orario medio del lavoro del personale coinvolto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7. In ogni caso non può essere superato il compenso massimo previsto per il personale docente esterno ai sensi della lettera b) del presente comma;
b) per il personale docente esterno si distinguono, in base al titolo di studio e all’esperienza didattica e di lavoro, le seguenti tre fasce di compenso:
1) fascia A: fino a 120,00 euro per ogni ora di lezione/unità di apprendimento. Rientrano in tale fascia: docenti/relatori, liberi professionisti, dirigenti di imprese private o della pubblica amministrazione con esperienza professionale almeno decennale nel profilo o nel settore di riferimento;
2) fascia B: fino a 100,00 euro per ogni ora di lezione/unità di apprendimento. Rientrano in tale fascia: docenti/relatori, liberi professionisti, dirigenti di imprese private o della pubblica amministrazione con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o nel settore di riferimento;
3) fascia C: fino a 80,00 euro per ogni ora di lezione/unità di apprendimento. Rientrano in tale fascia: docenti/relatori, liberi professionisti, dirigenti di imprese private o della pubblica amministrazione con esperienza professionale almeno triennale nel profilo o nel settore di riferimento;
c) gli importi di cui alla lettera b) sono da intendersi al netto dell’IVA e di ogni altro onere (casse di previdenza dei liberi professionisti, contributo previdenziale obbligatorio e simili) e al lordo della ritenuta d’acconto;
d) i costi totali ammissibili del personale docente interno ed esterno sono determinati moltiplicando rispettivamente il costo orario medio del lavoro o il compenso orario applicabile per il numero di ore lezione/unità di apprendimento previste. Le ore prestate dovranno essere rendicontate tramite la documentazione prevista dall’articolo15, comma 3, lettera b) o c).
3. Per le spese di viaggio di cui al comma 1, lettera b), trova applicazione qualto segue:
a) sono ammissibili le sole spese di viaggio del personale docente esterno per azioni formative in presenza;
b) vengono riconosciute le sole spese sostenute per coprire il percorso di andata e ritorno dalla propria residenza al luogo in cui si svolge la formazione, servendosi del proprio automezzo o dei mezzi di trasporto pubblici, incluso l’aereo qualora la località da raggiungere disti almeno 300 chilometri dal luogo di partenza;
c) in caso di utilizzo del proprio automezzo sono riconosciute, in base alla normativa provinciale vigente sulle missioni, oltre all’indennità chilometrica, anche le spese relative ai pedaggi autostradali e le spese per il parcheggio, dietro presentazione delle relative ricevute. Le spese di taxi sono ammesse solo in casi motivati.
4. Per la locazione delle aule didattiche di cui al comma 1, lettera c), trova applicazione quanto segue:
a) l’importo stabilito per la locazione deve essere indicato a preventivo e documentato a rendiconto tramite fattura quietanzata. La spesa massima ammissibile al giorno è pari a 300,00 euro;
b) non sono ammissibili le spese per l’utilizzo di aule di proprietà dell’impresa richiedente o dell’organizzazione alla quale questa aderisce.
5. Per i costi del personale partecipante alla formazione di cui al comma 1, lettera d), trova applicazione quanto segue:
a) poiché la partecipazione dei dipendenti alla formazione in orario di servizio comporta per l’impresa beneficiaria dei costi di mancato reddito (costo del mancato lavoro), tali costi del personale, da indicare a preventivo, possono essere riconosciuti ai soli fini del calcolo del cofinanziamento privato. L’impresa può comunque rinunciare a chiedere il riconoscimento di tali costi;
b) i costi per la partecipazione alla formazione di proprietari/titolari, soci e collaboratori familiari non sono riconosciuti come costi del personale;
c) per il riconoscimento dei costi del personale si considerano unicamente le ore di partecipazione effettiva alla formazione da parte dei dipendenti;
d) per determinare l’ammontare dei costi del personale si moltiplica il costo orario medio del lavoro dei singoli partecipanti, calcolato ai sensi dell’articolo 7, per il numero previsto di ore di formazione da frequentare durante l’orario di lavoro. Le ore frequentate dovranno essere rendicontate tramite la documentazione di cui all’articolo 15, comma 3, lettera b) o c).