1. Fatti salvi casi particolari debitamente motivati, il mancato rispetto delle condizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 comporta la revoca del contributo.
2. In caso di mancato rispetto della condizione di cui all’articolo 13, comma 8 (percentuale di realizzazione dei corsi dell’azione formativa approvata inferiore al 50 per cento), o se vengono riscontrate gravi irregolarità nelle attività didattiche, nell’organizzazione o nell’amministrazione dell’azione formativa autorizzata, il contributo viene revocato.
3. Qualora, dopo l’avvenuta liquidazione del contributo, si riscontri la mancanza dei requisiti previsti, il mancato rispetto degli obblighi assunti, la presentazione di dichiarazioni non veritiere o mendaci o l’omissione di informazioni dovute, il contributo viene revocato.
4. In caso di revoca di un contributo già liquidato, l’impresa beneficiaria deve restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.