1. L’azione formativa deve iniziare entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Per lo svolgimento e l’attestazione delle azioni formative deve essere utilizzata la documentazione prevista dall’articolo 15, comma 3, lettera b) o c). Tale documentazione deve essere tenuta in modo corretto e accurato e, ove previsto, deve essere corredata di tutte le firme necessarie.
3. La concessione del contributo si riferisce unicamente all’azione formativa specificata dall’impresa beneficiaria nella domanda.
4. Eventuali modifiche relative ai partecipanti, al calendario, all'orario o alla sede dei corsi devono essere comunicate tempestivamente alla Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca.
5. Se il numero dei partecipanti scende al di sotto delle sei persone, per la prosecuzione dell’azione formativa è necessaria un’autorizzazione espressa. Lo stesso vale anche per eventuali modifiche relative al contenuto dell’azione formativa o al personale docente.
6. Il preventivo di spesa approvato è vincolante. Non sono ammesse variazioni.
7. L'azione formativa deve essere interamente realizzata e conclusa entro l’anno solare in cui viene presentata la domanda di contributo.
8. Se l’azione formativa è costituita da più corsi di formazione, è necessario che sia realizzato e concluso entro il termine di cui al comma 7 almeno il 50 per cento di tali corsi.