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g) Decreto del Presidente della Provincia 28 maggio 2021, n. 191)
Regolamento di esecuzione concernente il personale degli impianti a fune destinati al pubblico esercizio

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1)
Pubblicato nel B.U. 3 giugno 2021, n. 22.

Art. 8 (Compiti del/della macchinista)

(1) Il/La macchinista:

  1. provvede, eventualmente in collaborazione con gli/le agenti, alla manovra e alla sorveglianza nonché al regolare stato di efficienza dell’intero macchinario, delle apparecchiature di sicurezza e di tutte le altre parti dell’impianto;
  2. resta nei pressi del posto di manovra per sorvegliare il corretto funzionamento dell’intero impianto e pronto/pronta a intervenire;
  3. esegue, con l’aiuto degli/delle agenti, le prescritte prove e verifiche giornaliere e cura la regolare compilazione del libro giornale per le parti di sua competenza;
  4. arresta l’impianto e dà immediatamente notizia al/alla capo servizio in caso di guasti o anomalie rilevati durante il pubblico esercizio, attendendo le relative istruzioni; in caso di urgenza provvede direttamente annotando in seguito nel libro giornale quanto accaduto e i provvedimenti adottati;
  5. collabora con il/la capo servizio in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da questo/questa impartiti, compresi il recupero e l’evacuazione dei passeggeri;
  6. accerta che nessun passeggero si trovi nei veicoli al termine del pubblico esercizio e ogni qual volta venga sospeso il funzionamento dell’impianto;
  7. sorveglia il tratto di linea visibile e presta la massima attenzione alle indicazioni degli/delle agenti; in particolare si accerta, a ogni messa in funzione dell’impianto, che la manovra possa essere effettuata senza alcun danno a persone e cose, attendendo anche il consenso delle altre stazioni;
  8. impedisce, eventualmente in collaborazione con gli/le agenti, a persone estranee l’accesso alla zona dei macchinari e alle zone interessate dal transito dei viaggiatori o dei veicoli in moto nelle stazioni e interviene in caso di comportamento irregolare dei passeggeri;
  9. annota preventivamente nel libro giornale l’utilizzo necessario e autorizzato dei dispositivi di esclusione;
  10. in caso di arresto dell’impianto da parte di un dispositivo di sicurezza, accerta la causa dell’arresto;
  11. può svolgere anche i compiti dell’agente, di cui all’articolo 9, a condizione di essere in grado di rivolgere la dovuta attenzione e l’aiuto necessario ai viaggiatori mentre svolge i propri compiti;
  12. verifica il buono stato delle recinzioni e dei dispositivi di chiusura della stazione che gli/le è assegnata;
  13. al termine del pubblico esercizio impedisce l’accesso alla stazione che gli/le è assegnata chiudendo gli ingressi e apponendo gli appositi cartelli monitori.
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ActionActionArt. 5 (Compiti del tecnico/della tecnica responsabile)
ActionActionArt. 6 (Personale addetto all’esercizio di impianti a fune)
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