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g) Decreto del Presidente della Provincia 28 maggio 2021, n. 191)
Regolamento di esecuzione concernente il personale degli impianti a fune destinati al pubblico esercizio

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1)
Pubblicato nel B.U. 3 giugno 2021, n. 22.

Art. 5 (Compiti del tecnico/della tecnica responsabile)

(1) Il/La T.R.:

  1. redige, per i nuovi impianti, il regolamento di esercizio di cui all’articolo 26, comma 1 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, basandosi sullo schema tipo predisposto dall’ufficio provinciale competente e adattandolo alle particolari esigenze dell’impianto dopo aver sentito l’esercente, la ditta costruttrice e il progettista e tenendo conto delle eventuali prescrizioni particolari e modalità di esercizio prescritte dalla commissione di collaudo dell’impianto. Per gli impianti esistenti presenta all’ufficio provinciale competente eventuali proposte di modifica al regolamento di esercizio per adeguarlo a mutate esigenze tecniche o di esercizio;
  2. verifica che l’attrezzatura utilizzata dalle squadre di evacuazione sia compatibile con l’impianto;
  3. determina il numero degli addetti necessari nei vari periodi di esercizio, attenendosi a quanto stabilito nel regolamento di esercizio;
  4. dà l’assenso all’impiego di personale non abilitato per lo svolgimento di tirocini formativi presso l’impianto, subordinandolo alla sorveglianza continua da parte di personale abilitato;
  5. autorizza l’impiego del personale abilitato proposto dall’esercente, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle relative mansioni;
  6. trasmette all’esercente e al/alla capo servizio le eventuali osservazioni sul personale in servizio;
  7. esonera dal servizio, mediante ordine di servizio scritto trasmesso all’esercente, il personale che giudica non idoneo allo svolgimento delle mansioni ad esso affidate;
  8. assiste il/la capo servizio nell’addestramento del personale;
  9. qualora necessario integra, eventualmente dopo aver consultato le ditte costruttrici, le istruzioni per le operazioni di manovra dell’impianto ovvero le verifiche e le prove previste nel regolamento d’esercizio adeguando corrispondentemente il modello del libro giornale;
  10. effettua le prescritte verifiche e prove annuali, le verifiche e prove di riapertura al pubblico esercizio e straordinarie per accertare lo stato di conservazione, di funzionamento e di sicurezza di tutte le parti dell’impianto;
  11. ispeziona, a propria discrezione o su richiesta dell’esercente o del/della capo servizio, l’impianto nel periodo di pubblico esercizio, al fine di accertarne la sicurezza e la regolarità di funzionamento; le ispezioni avvengono periodicamente, almeno con frequenza mensile, e prevedono anche il controllo della regolare compilazione del libro giornale;
  12. deposita, entro la data di apertura al pubblico esercizio, presso l’impianto, e invia entro 20 giorni dalla stessa all’ufficio provinciale competente copia del verbale delle prove e verifiche annuali, di riapertura stagionale o straordinarie; il verbale deve riportare in particolare le eventuali ulteriori prescrizioni impartite all’esercente e al/alla capo servizio relativamente ai lavori da effettuare e alle disposizioni di esercizio da seguire al fine di garantire la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio;
  13. cura i rapporti con l’ufficio provinciale competente, dandone comunicazione all’esercente per le questioni tecniche riguardanti la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio;
  14. conserva a disposizione dell’ufficio provinciale competente copia di tutte le disposizioni, segnalazioni e prescrizioni di esercizio;
  15. accerta la regolare esecuzione dell’impalmatura delle funi e, per funi non certificate ai sensi del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE, controfirma il verbale della relativa operazione;
  16. partecipa alle operazioni di cui al comma 2;
  17. valuta i controlli e le prove non distruttive effettuate sulle funi nonché sugli elementi e sulle strutture dell’impianto, e adempie alle incombenze previste dalla normativa vigente traendone le necessarie conclusioni circa la possibilità di mantenere in servizio detti elementi;
  18. trasmette all’ufficio provinciale competente, entro 5 giorni da quando si verificano, una relazione sugli incidenti o sulle cause che hanno compromesso o compromettono il regolare e sicuro esercizio dell’impianto e comunica tempestivamente all’ufficio provinciale competente incidenti o eventi di rilievo che hanno turbato o turbano la regolarità e la sicurezza del pubblico esercizio;
  19. fissa le esercitazioni di evacuazione da svolgersi sull’impianto o su un impianto similare;
  20. verifica e attesta l’ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite;
  21. riconosce, unitamente al/alla capo servizio, l’idoneità degli/delle aspiranti alla qualifica di agente previo accertamento dei requisiti psicofisici;
  22. predispone il registro di controllo e manutenzione, programmando e predisponendo, d’intesa con l’esercente, sulla base delle norme in vigore e delle istruzioni fornite dal costruttore, tutti i controlli e gli interventi periodici di manutenzione necessari per accertare e mantenere lo stato dell’impianto e la sicurezza dell’esercizio, e sovrintende a tali controlli e interventi;
  23. trasmette all’ufficio provinciale competente, entro la data di apertura dell’impianto, una dichiarazione dalla quale risulta l’esito positivo delle suddette verifiche e prove, l’esecuzione di tutti i lavori di controllo e manutenzione prescritti, il giudizio positivo sull’ammissibilità al mantenimento in opera delle funi e sulla riapertura ovvero prosecuzione dell’esercizio;
  24. comunica con congruo anticipo all’ufficio provinciale competente la data delle visite straordinarie per consentirne un’eventuale partecipazione.

(2) Il/La T.R. dirige personalmente le seguenti operazioni:

  1. verifiche e prove annuali per gli impianti con pubblico esercizio continuo;
  2. verifiche e prove per la riapertura al pubblico esercizio;
  3. verifiche e prove straordinarie;
  4. verifica dei collegamenti di estremità delle funi e dei punti delle stesse che, su indicazione del/della capo servizio o in base agli esami magnetoinduttivi, danno luogo a dubbi circa la loro efficienza, nonché verifica di quei tratti delle funi portanti che sono sottoposti a flessione ciclica;
  5. verifica di tutti quei componenti che, su indicazione del/della capo servizio, danno luogo a dubbi circa la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio;
  6. esercitazioni di evacuazione;
  7. lavori per l’esecuzione delle teste fuse, a eccezione di quelle per le quali viene rilasciata la dichiarazione di conformità ai sensi del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE.
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