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g) Decreto del Presidente della Provincia 28 maggio 2021, n. 191)
Regolamento di esecuzione concernente il personale degli impianti a fune destinati al pubblico esercizio

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1)
Pubblicato nel B.U. 3 giugno 2021, n. 22.

Art. 11 (Esami)

(1) Per l’ammissione all’esame il candidato/la candidata presenta un’apposita domanda che può essere prodotta fino a un anno prima del compimento delle età di cui all’articolo 13, comma 1. I requisiti di cui all’articolo 13 devono essere accertati prima del rilascio del certificato di abilitazione da parte dell’ufficio provinciale competente.

(2) Normalmente possono presentare domanda di ammissione all’esame per la qualifica di capo servizio solo coloro che sono già abilitati alla qualifica di macchinista per impianti della stessa categoria o di categoria superiore e che comunque hanno svolto un periodo non inferiore a tre mesi come macchinista in un impianto della categoria per la quale è richiesto il certificato di abilitazione, ovvero in un impianto di categoria superiore.

(3) Gli esami sono tenuti da un funzionario tecnico/una funzionaria tecnica dell'ufficio provinciale competente, di qualifica funzionale non inferiore alla VI. Degli esami viene redatto apposito verbale.

(4) Gli esami sono articolati in prove teoriche e prove pratiche sulla base del programma di cui all’allegato A. L’esame per gli/le aspiranti alle qualifiche per la categoria di impianti S/b si basa sul programma di cui all’allegato B.

(5) L’ammissione alle prove pratiche è subordinata al superamento delle prove teoriche. Le prove teoriche comprendono una prova scritta e una prova orale; l’ammissione a quest’ultima è subordinata al superamento della prova scritta. Per gli/le aspiranti alla qualifica di macchinista per le categorie M, S/a e S/b non è richiesta la prova pratica, qualora il/la T.R. dichiari la loro idoneità al termine di un tirocinio di almeno tre mesi in un impianto della stessa categoria.

(6) In caso di passaggio a qualifica o categoria superiore, il personale deve sottoporsi all’esame di cui al comma 3.

(7) In caso di presentazione, unitamente al curriculum vitae firmato, di certificati di abilitazione equipollenti in corso di validità, l’esame si limita a una prova orale sugli argomenti indicati nell’allegato A e nell’allegato B. Saranno riconosciuti solo i certificati che consentono l'espletamento senza limitazioni dei compiti indicati nel presente decreto in relazione alla qualifica e alla categoria di impianto per i quali si richiede il certificato di abilitazione. 2)

(8) In caso di presentazione di certificati o di altri titoli di studio specifici relativi al profilo professionale di tecnico/tecnica di impianti funiviari, l'ufficio può decidere che l’esame si limiti a una prova orale e a una prova pratica sugli argomenti indicati nell’allegato A e nell’allegato B. 3)

2)
L'art. 11, comma 7 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 settembre 2022, n. 24.
3)
L'art. 11, comma 8, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 19 settembre 2022, n. 24.
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