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g) Decreto del Presidente della Provincia 28 maggio 2021, n. 191)
Regolamento di esecuzione concernente il personale degli impianti a fune destinati al pubblico esercizio

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1)
Pubblicato nel B.U. 3 giugno 2021, n. 22.

Allegato A
Programma d’esame
Articolo 11 comma 4

1. Per tutte le categorie, a eccezione della categoria S/b, le prove teoriche vertono su:

  1. nozioni di elettrotecnica, con particolare riguardo agli impianti elettrici e di sicurezza impiegati negli impianti a fune;
  2. nozioni di tecnologia dei materiali e delle lavorazioni, con particolare riguardo ai materiali impiegati nella costruzione degli impianti a fune, alle funi, all’esecuzione delle impalmature, alla confezione delle teste fuse e alle altre operazioni relative agli impianti a fune;
  3. nozioni sui macchinari impiegati negli impianti a fune: argani, motori termici ed elettrici, riduttori, freni, veicoli, carrelli ecc.;
  4. nozioni relative alla costruzione e al funzionamento degli impianti a fune: ancoraggi e attacchi di estremità, dispositivi di tensione, stazioni, sostegni, scarpe per funi portanti, rulliere, intervie, franchi, dispositivi di attacco dei veicoli all’anello trattivo, ecc.;
  5. nozioni sulla conduzione e manutenzione degli impianti a fune, nonché relative norme;
  6. nozioni relative ai compiti del personale addetto agli impianti a fune;
  7. comportamento del personale in servizio, anche nei confronti del pubblico;
  8. nozioni sulla normativa che regola i servizi di trasporto pubblico funiviario: provvedimenti autorizzativi, organi di vigilanza, condizioni di trasporto, traffico passeggeri e relativo controllo, regolamenti di esercizio, infrazioni, comportamento in caso di incidente;

2. Le prove pratiche includono:

esecuzione di prove di funzionamento, regolazioni, altre attività attinenti al servizio.

3. Le conoscenze relative a “Nozioni di primo soccorso” e “Prevenzione incendi”, vanno documentate prima del rilascio del certificato di abilitazione, presentando gli attestati di frequenza ai relativi corsi, aventi ciascuno una durata minima di otto ore.

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