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g) Decreto del Presidente della Provincia 28 maggio 2021, n. 191)
Regolamento di esecuzione concernente il personale degli impianti a fune destinati al pubblico esercizio

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1)
Pubblicato nel B.U. 3 giugno 2021, n. 22.

Art. 3 (Obblighi dell’esercente)

(1) L’esercente è tenuto a:

  1. provvedere alla nomina del tecnico/della tecnica responsabile, di seguito abbreviato T.R., ovvero alla sua sostituzione secondo quanto previsto all’articolo 4;
  2. provvedere, di comune accordo con il/la T.R. e nella misura stabilita nel regolamento d’esercizio, all’assunzione del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio. Entro 5 giorni dall’apertura dell’impianto l’esercente trasmette all’ufficio provinciale competente l’elenco, controfirmato dal/dalla T.R. e dal/dalla capo servizio, dei nominativi del personale con l’indicazione delle qualifiche e degli estremi dell’abilitazione di ciascun addetto/ciascuna addetta. L’elenco del personale addetto deve essere disponibile da subito presso l’impianto. Ogni variazione di personale intervenuta nel corso dell’esercizio va comunicata con le modalità di cui sopra entro il termine di 5 giorni;
  3. adempiere, oltre a quanto disposto dall’articolo 26 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, anche alle prescrizioni e disposizioni impartite dall’ufficio provinciale competente e dal/dalla T.R.;
  4. ordinare, su indicazione del/della capo servizio o del/della T.R., i materiali soggetti a usura, di ricambio e di scorta, assicurando, se prescritto dalle norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti a fune, la disponibilità di idonei locali sia per la conservazione dei materiali e delle attrezzature che per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria;
  5. disporre l’esecuzione dei lavori di manutenzione e di ammodernamento richiesti dall'ufficio provinciale competente o dal/dalla T.R. per la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio;
  6. stipulare apposite convenzioni con associazioni o organizzazioni locali che si impegnano a fornire, all’occorrenza, in numero sufficiente, mezzi e personale idoneo per una eventuale evacuazione dei passeggeri e per effettuare esercitazioni periodiche di evacuazione;
  7. comunicare all’ufficio provinciale competente, entro i 5 giorni successivi, le date di inizio e presumibile fine dell’esercizio stagionale e le date di interruzione dell’esercizio continuativo per manutenzione o altro motivo;
  8. sospendere il pubblico esercizio, qualora all’impianto non dovesse essere più preposto alcun/alcuna T.R., dandone immediata comunicazione all’ufficio provinciale competente;
  9. fornire al personale addetto agli impianti che lavora a contatto con il pubblico, in alternativa al contrassegno distintivo di riconoscimento di cui all’articolo 26, comma 3 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, l’abbigliamento di servizio o quanto necessario per rendersi facilmente riconoscibile durante il pubblico esercizio;
  10. conservare i libri giornale a disposizione dell’ufficio provinciale competente per un periodo di almeno 5 anni.
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ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)
ActionActionArt. 2 (Esercente e personale)
ActionActionArt. 3 (Obblighi dell’esercente)
ActionActionArt. 4 (Nomina, sostituzione, rinuncia del tecnico/della tecnica responsabile)
ActionActionArt. 5 (Compiti del tecnico/della tecnica responsabile)
ActionActionArt. 6 (Personale addetto all’esercizio di impianti a fune)
ActionActionArt. 7 (Compiti del/della capo servizio)
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