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Normativa provinciale
Trasporti
Disciplina delle linee di trasporto funiviario
Decreto del Presidente della Provincia 28 maggio 2021, n. 19
Art. 3 (Obblighi dell’esercente)
g) Decreto del Presidente della Provincia 28 maggio 2021, n. 19
1)
Regolamento di esecuzione concernente il personale degli impianti a fune destinati al pubblico esercizio
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel
B.U. 3 giugno 2021, n. 22.
Art. 3 (Obblighi dell’esercente)
(
1
)
L’esercente è tenuto a:
provvedere alla nomina del tecnico/della tecnica responsabile, di seguito abbreviato T.R., ovvero alla sua sostituzione secondo quanto previsto all’articolo 4;
provvedere, di comune accordo con il/la T.R. e nella misura stabilita nel regolamento d’esercizio, all’assunzione del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio. Entro 5 giorni dall’apertura dell’impianto l’esercente trasmette all’ufficio provinciale competente l’elenco, controfirmato dal/dalla T.R. e dal/dalla capo servizio, dei nominativi del personale con l’indicazione delle qualifiche e degli estremi dell’abilitazione di ciascun addetto/ciascuna addetta. L’elenco del personale addetto deve essere disponibile da subito presso l’impianto. Ogni variazione di personale intervenuta nel corso dell’esercizio va comunicata con le modalità di cui sopra entro il termine di 5 giorni;
adempiere, oltre a quanto disposto dall’articolo 26 della
legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1
, anche alle prescrizioni e disposizioni impartite dall’ufficio provinciale competente e dal/dalla T.R.;
ordinare, su indicazione del/della capo servizio o del/della T.R., i materiali soggetti a usura, di ricambio e di scorta, assicurando, se prescritto dalle norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti a fune, la disponibilità di idonei locali sia per la conservazione dei materiali e delle attrezzature che per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria;
disporre l’esecuzione dei lavori di manutenzione e di ammodernamento richiesti dall'ufficio provinciale competente o dal/dalla T.R. per la sicurezza e la regolarità del pubblico esercizio;
stipulare apposite convenzioni con associazioni o organizzazioni locali che si impegnano a fornire, all’occorrenza, in numero sufficiente, mezzi e personale idoneo per una eventuale evacuazione dei passeggeri e per effettuare esercitazioni periodiche di evacuazione;
comunicare all’ufficio provinciale competente, entro i 5 giorni successivi, le date di inizio e presumibile fine dell’esercizio stagionale e le date di interruzione dell’esercizio continuativo per manutenzione o altro motivo;
sospendere il pubblico esercizio, qualora all’impianto non dovesse essere più preposto alcun/alcuna T.R., dandone immediata comunicazione all’ufficio provinciale competente;
fornire al personale addetto agli impianti che lavora a contatto con il pubblico, in alternativa al contrassegno distintivo di riconoscimento di cui all’articolo 26, comma 3 della
legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1
, l’abbigliamento di servizio o quanto necessario per rendersi facilmente riconoscibile durante il pubblico esercizio;
conservare i libri giornale a disposizione dell’ufficio provinciale competente per un periodo di almeno 5 anni.
Caricamento in corso
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Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
A Disciplina delle linee di trasporto funiviario
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 21
b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1
c) Decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2017, n. 46
d) Decreto del Presidente della Provincia 26 gennaio 2018, n. 2
e) Decreto del Presidente della Provincia 12 novembre 2020, n. 41
f) Decreto del Presidente della Provincia 27 novembre 2020, n. 45
g) Decreto del Presidente della Provincia 28 maggio 2021, n. 19
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Esercente e personale)
Art. 3 (Obblighi dell’esercente)
Art. 4 (Nomina, sostituzione, rinuncia
del tecnico/della tecnica responsabile
)
Art. 5 (Compiti del tecnico/della tecnica responsabile)
Art. 6 (Personale addetto all’esercizio di impianti a fune)
Art. 7 (Compiti del/della capo servizio)
Art. 8 (Compiti del/della macchinista)
Art. 9 (Compiti dell'agente)
Art. 10 (Qualifiche, idoneità e rilascio
dei certificati di abilitazione
)
Art. 11 (Esami)
Art. 12 (Certificato di abilitazione)
Art. 13 (Requisiti per ottenere il certificato di abilitazione)
Art. 14 (Abrogazione di norme)
Art. 15 (Entrata in vigore)
Programma d’esameArticolo 11 comma 4
Programma d’esame per la categoria S/bArticolo 11 comma 4
Programma d’esame per tecnici e tecniche responsabili Articolo 4 comma 2
h) Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2021, n. 35
i) Decreto del Presidente della Provincia 19 settembre 2022, n. 24
j) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2022, n. 29
B Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
C Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
D Disposizioni varie
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico