1. I Comuni e le Comunità comprensoriali svolgono una funzione di regia e coordinamento al fine di garantire una programmazione mirata e strategica delle iniziative socio-pedagogiche per bambini e ragazzi, favorendo la creazione di reti fra gli attori del territorio. Per programmare le iniziative in risposta alle effettive esigenze delle famiglie, i Comuni, o in alternativa le Comunità comprensoriali, rilevano, anche a cadenza pluriennale, il fabbisogno di posti ed effettuano una ricognizione di tutte le offerte di assistenza e accompagnamento sul territorio.
2. I Comuni o le Comunità comprensoriali pubblicano annualmente informazioni chiare sulle iniziative a sostegno delle famiglie di cui all’articolo 6 offerte sul proprio territorio. In aggiunta a questo, possono essere utilizzati altri canali d'informazione per portare l'offerta a conoscenza dei potenziali interessati nel miglior modo possibile.
3. I Comuni e le Comunità comprensoriali mettono gratuitamente a disposizione le proprie strutture per la realizzazione delle iniziative a sostegno delle famiglie di cui all'articolo 6 e promuovono le iniziative suddette, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettere e) ed f), della legge. Per la realizzazione delle suddette iniziative sono messe gratuitamente a disposizione anche strutture della Provincia.
4. Il Comune o la Comunità comprensoriale verifica preliminarmente che le iniziative di cui all’articolo 6, da realizzare nel rispettivo territorio, siano state pianificate d’intesa con loro, siano orientate alle esigenze delle famiglie del territorio e siano egualmente accessibili a tutti gli interessati. Sulla base dei suddetti tre requisiti, il Comune o la Comunità comprensoriale propone all’Agenzia per la famiglia di finanziare o meno l’iniziativa (visto).