1. Qualora la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore a quella ammessa, il contributo viene ricalcolato d’ufficio sulla base della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate effettive.
2. Se l’iniziativa finanziata è stata realizzata solo in parte, il contributo può essere ridotto in proporzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.
3. Il contributo viene ridotto fino al 30 per cento:
a) in caso di mancato rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 4, lettera c);
b) se la documentazione di cui all’articolo 21, comma 4, lettera d), non viene presentata oppure è incompleta.
4. Se il numero effettivo dei partecipanti è stato inferiore al numero originariamente previsto, il contributo viene ridotto in proporzione, salvo il caso in cui il beneficiario fornisca per iscritto una valida motivazione.
5. Qualora, in seguito alla rideterminazione del contributo, si accerti che l'anticipo già liquidato è maggiore del contributo ricalcolato, dovrà essere restituita la differenza, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.