1. Le domande di contributo devono essere presentate, direttamente dai richiedenti, alla Agenzia per la famiglia entro i seguenti termini:
a) entro il 31 marzo per i progetti cui all’articolo 6, comma 1, lettera a). Se i capitoli di bilancio pertinenti presentano disponibilità, possono essere prese in considerazione anche le domande di contributo presentate dopo questa scadenza, ma non oltre il termine del 30 settembre dell'anno di riferimento. Le domande presentate dopo questo secondo termine saranno archiviate d'ufficio;
b) entro il 31 agosto per i progetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b);
c) al più tardi entro la prima settimana di svolgimento dell’attività di assistenza e accompagnamento, in caso di domande di contributo integrative per bambini o ragazzi con disabilità e/o con documentazione clinica.
2. Le domande devono in ogni caso essere presentate prima dell'inizio del progetto, pena l’archiviazione, ad eccezione delle domande integrative di cui al comma 1, lettera c).