1. In caso di contributo percepito indebitamente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2/bis, e all'articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
2. Il contributo concesso è revocato se:
a) sono scaduti i termini di rendicontazione di cui all'articolo 16, commi 1 e 2;
b) il progetto per il quale è stato concesso il contributo non è stato realizzato. In questo caso, l'anticipo eventualmente liquidato deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione;
c) a seguito dei controlli o dei sopralluoghi, si accertano la mancanza dei requisiti, la violazione o la mancata osservanza delle condizioni per la concessione del contributo o gravi carenze nello svolgimento del progetto.
3. In presenza di gravi carenze di cui al comma 2, lettera c), trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2/bis, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.