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s) Legge provinciale 19 maggio 2015, n. 61)
Ordinamento del personale della Provincia

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 4 del B.U. 26 maggio 2015, n. 21.

Art. 44/bis (Determinazione della dotazione organica complessiva della Provincia)

(1) Ai sensi dell’articolo 8 la dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia, tenuto conto dei provvedimenti di riduzione dei posti e della creazione di nuovi posti mediante disposizioni di legge, è nuovamente definita al 1° maggio 2019 nella misura di 18.678 posti, al 1° settembre 2019 nella misura di 18.729 posti e al 1° ottobre 2019 nella misura di 18.763 posti nonché al 1° settembre 2020 nella misura di 18.774 posti e al 1° settembre 2022 nella misura di 18.888 posti  e al 1° gennaio 2023 nella misura di 18.918 posti, comprensiva della dotazione del personale provinciale e delle scuole a carattere statale. 68)

(2) Restano fermi, in aggiunta al comma 1, il già istituito apposito contingente di posti per persone con disabilità di cui all’articolo 11; il contingente per il personale divenuto inidoneo di cui all’articolo 8, comma 6, da determinarsi dalla Giunta provinciale; il contingente per i centri linguistici nella misura di 30 unità a tempo pieno. 69)

(3)  Il contingente di posti di cui al comma 1 comprende, dal 1° maggio 2019, 46 nuovi posti, dal 1° settembre 2019 ulteriori 51 nuovi posti e dal 1° ottobre 2019 ulteriori 34 nuovi posti nonché dal 1° settembre 2020, 11 nuovi posti. Inoltre dal 1° settembre 2018 il contingente di posti di cui al comma 1 comprende anche 40 nuovi posti che, ai sensi dell’articolo 11, passano nella dotazione organica complessiva della Provincia per avvenute assunzioni di persone con disabilità. 70)

(4) La riduzione di posti in organico di cui all’articolo 13 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, è da considerarsi conclusa per il personale amministrativo attraverso la nuova definizione della dotazione complessiva dei posti del personale della Provincia di cui al presente articolo; la riduzione dei posti per il personale docente ed equiparato di cui all’articolo 11 della legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1, è prorogata, invece, al 31 agosto 2026. 71)72)

68)
L'art. 44/bis, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 3, comma 16, della L.P. 11 luglio 2018, n. 1, successivamente sostituito dall'art. 16, comma 5, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2, e dall'art. 13, comma 6, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8, poi modificato dall'art. 13, comma 2, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9, dall'art. 10, comma 3, della L.P. 3 agosto 2022, n. 9, e dall'art. 18, comma 3, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
69)
L'art. 44/bis, comma 2, è stato così modificato dall'art. 10, comma 4, della L.P. 3 agosto 2022, n. 9.
70)
L'art. 44/bis, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 3, comma 17, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, e successivamente modificato dall'art. 16, comma 6, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2, dall'art. 13, comma 7, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8, e dall'art. 13, comma 3, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
71)
L'art. 44/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12, e successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 22.
72)
L'art. 44/bis, comma 4, è stato prima modificato dall'art. 17, comma 3, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1, e successivamente dall'art. 18, comma 4, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
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