(1) Entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge si provvede al riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano.
(2) Con legge provinciale si provvede entro il 30 giugno 2017 alla revisione della disciplina sulla trasformazione graduale dell’indennità di funzione e di coordinamento e dell’indennità per dirigenti sostituti degli enti, ai quali si applica il contratto collettivo intercompartimentale, in assegno personale pensionabile. Fino alla revisione menzionata trovano applicazione le disposizioni dei contratti collettivi in materia. 74) 75)