(1) Al fine di garantire parità di trattamento del personale degli enti di cui all’articolo 1, per la prestazione di ore di lavoro oltre l’orario settimanale previsto dal rispettivo contratto collettivo, spetta il compenso orario per lavoro straordinario previsto dal rispettivo contratto collettivo intercompartimentale. Con contratto collettivo si provvede al graduale allineamento dei maggiori compensi orari sinora previsti.
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