(1) La/Il Garante invia annualmente al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al Consiglio dei Comuni una relazione sulla propria attività, che comprende anche una dettagliata relazione sulle condizioni di vita delle/dei giovani, con eventuali suggerimenti e proposte di carattere normativo e amministrativo. Ella/Egli presenta detta relazione alle consigliere/ai consiglieri provinciali alla data fissata dalla/dal presidente del Consiglio provinciale entro i primi cinque mesi di ogni anno.
(2) La relazione è pubblicata sul sito Internet della/del Garante per l’infanzia e l’adolescenza.