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j) Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 111)
Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 15 ottobre 2020, n. 42.

Art. 23 (Compiti e funzioni)

(1) La/Il Garante salvaguarda e garantisce i diritti delle/dei giovani sanciti dall’ordinamento internazionale, nazionale, regionale e provinciale e, in particolare, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989, dai suoi protocolli opzionali, stipulati a New York il 6 settembre 2000, e dalla Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificati e resi esecutivi dall’Italia rispettivamente con legge 27 maggio 1991, n. 176, con legge 11 marzo 2002, n. 46, e con legge 20 marzo 2003, n. 77. Ai fini della presente legge si intende per giovani le bambine, i bambini, le ragazze e i ragazzi che non hanno ancora raggiunto la maggiore età.

(2) In particolare, la/il Garante:

  1. vigila sull’applicazione nel territorio provinciale delle convenzioni di cui al comma 1 e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull’applicazione e l’attuazione della normativa statale, regionale e provinciale a tutela dei diritti delle/dei giovani;
  2. promuove la conoscenza e l’affermazione dei diritti individuali, sociali e politici delle/dei giovani, assumendo idonee iniziative finalizzate alla loro concreta realizzazione;
  3. promuove iniziative volte a sensibilizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, le/i giovani, le famiglie, gli operatori e la società in generale verso i problemi dell’infanzia e dell’adolescenza e i diritti delle/dei giovani;
  4. fornisce consulenza alle/ai giovani su questioni giuridiche e funge da mediatrice o mediatore in situazioni conflittuali fra le/i giovani e i loro genitori o chi ne fa le veci;
  5. funge da mediatrice o mediatore in casi di conflitto che coinvolgono da un lato le/i giovani e i loro genitori o chi ne fa le veci e dall’altro le amministrazioni ed i servizi pubblici;
  6. riceve direttamente e confidenzialmente le richieste, istanze e proposte provenienti da persone anche di minore età e intese a migliorare la condizione dell’infanzia e dell’adolescenza;
  7. persegue sinergie tra le amministrazioni pubbliche della provincia competenti in materia di tutela dell’infanzia o dell’adolescenza, i soggetti privati impegnati nel settore e le autorità giudiziarie;
  8. raccoglie le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti delle/dei giovani, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;
  9. segnala ai servizi sociali o all’autorità giudiziaria situazioni che richiedono un immediato intervento di carattere giudiziario o assistenziale a tutela dei minori;
  10. segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno a cui sono soggetti le/i giovani, derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;
  11. formula proposte volte a migliorare l’ordinamento giuridico, il sistema dei servizi, i programmi e gli interventi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza;
  12. esprime, su richiesta dei competenti organi provinciali e comunali o di propria iniziativa, pareri su progetti di atti normativi ed amministrativi che riguardino anche gli interessi dei giovani;
  13. collabora con il Comitato provinciale per le comunicazioni ai fini della vigilanza sull’attività dei mezzi di comunicazione;
  14. è incaricata/incaricato, ai sensi della legge 7 aprile 2017, n. 47, di selezionare, formare ed assistere i tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati residenti in provincia di Bolzano.

(3) In tutti i casi in cui non vi siano altre istituzioni competenti, le funzioni della/del Garante sono estese alle persone di età fino ai 21 anni.

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