(1) La/Il Garante viene sentita/o dalle commissioni consiliari in ordine ai problemi e alle iniziative inerenti i bisogni, i diritti e gli interessi dei giovani.
(2) La/Il Garante collabora con le altre istituzioni pubbliche equiparabili a livello regionale, nazionale e internazionale nonché con le organizzazioni non governative attive nel settore della tutela dei diritti dei fanciulli.