(1) La/Il Garante presenta entro il 15 settembre di ogni anno all’Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale un progetto programmatico delle sue attività, corredato della relativa previsione di spesa per l’approvazione.
(2) La gestione delle spese connesse con il funzionamento dell’Ufficio della/del Garante avviene a norma del regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio provinciale.