1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'ufficio competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande di contributo ammesse. Di norma i controlli a campione vengono effettuati da personale esperto interno all'Amministrazione provinciale.
2. In ogni caso il controllo sarà effettuato su almeno una domanda di contributo.
3. L'individuazione delle domande da sottoporre a controllo, anche ai fini contabili, avviene mediante sorteggio. Il sorteggio avviene in collaborazione con la struttura competente della Ripartizione Finanze. Il relativo controllo verrà effettuato entro il 31 dicembre dell’anno seguente a quello dell’erogazione del contributo.
4. Nel corso del controllo a campione viene verificata la corrispondenza fra le dichiarazioni sostitutive e la documentazione di rendicontazione in originale; sarà inoltre verificata la rispondenza di quest’ultima alle spese ammesse.
5. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, l’ufficio può disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.