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Delibera 6 ottobre 2020, n. 754
Criteri per la concessione di contributi alle scuole dell’infanzia private paritarie per le spese di personale, gestione e funzionamento (modificata con delibera n. 632 del 20.07.2021)

ALLEGATO

Criteri per la concessione di contributi alle scuole dell’infanzia private paritarie per le spese di personale, gestione e funzionamento

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, la concessione e la liquidazione di contributi per promuovere le scuole dell’infanzia private paritarie.

Articolo 2
Beneficiari dei contributi

1. Possono beneficiare dei contributi i soggetti giuridici gestori di scuole per l’infanzia private, alle quali è stata riconosciuta la parità ai sensi dell’articolo 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche.

Articolo 3
Presentazione domande di contributo

1. I contributi si riferiscono alle attività formative dell’anno scolastico che inizia nell'anno di presentazione della domanda.

2. La domanda di contributo va presentata alla competente ripartizione provinciale entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Il termine è perentorio. Nel caso in cui la scuola dell’infanzia ottenga il riconoscimento della parità dopo il 30 aprile, la domanda di contributo può essere presentata anche dopo il predetto termine, ma comunque entro e non oltre il 31 ottobre.

3. La domanda di contributo deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'ufficio provinciale competente e corredata da preventivo di spesa e piano di finanziamento.

4. La domanda va presentata con una delle seguenti modalità:

a) consegnata direttamente al competente ufficio; in tal caso fa fede la data della ricevuta di presentazione;

b) spedita tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso fa fede la data del timbro postale;

c) inviata tramite posta elettronica certificata (PEC); in tal caso fa fede la data della ricevuta di consegna del messaggio.

Articolo 4
Autofinanziamento

1. I soggetti giuridici richiedenti devono concorrere alle spese preventivate anche con entrate diverse dal contributo provinciale. L'ammontare dell'autofinanziamento e la relativa provenienza devono essere esplicitamente indicati nella domanda di contributo.

CAPO II
SPESE DI GESTIONE

Articolo 5
Spese ammissibili

1. Per quanto riguarda il preventivo di spesa per la gestione della scuola dell'infanzia vengono prese in considerazione le spese dirette per lo svolgimento delle attività formative.

2. Le spese indicate nel preventivo vanno ricondotte soltanto alle seguenti voci di spesa:

a) spese per gli stipendi del personale insegnante della scuola dell'infanzia, di collaboratrici e collaboratori pedagogici e di collaboratrici e collaboratori per l'integrazione;

b) spese per gli stipendi del personale addetto alle pulizie e del personale addetto alle cucine;

c) spese per il funzionamento dell'edificio compreso il canone di affitto, il riscaldamento, l'acqua, l'energia elettrica nonché la gestione ordinaria (telefono, posta);

d) spese per materiale didattico.

3. Il piano di finanziamento prevede le spese sopra indicate nonché l'autofinanziamento. Il disavanzo risulta dalla differenza tra le entrate e le uscite.

Articolo 6
Calcolo del contributo

1. Il contributo viene calcolato in base alle sezioni di scuola dell’infanzia autorizzate. Le singole sezioni sono autorizzate dalla rispettiva competente unità organizzativa dell’Amministrazione provinciale in base al numero di bambine e bambini iscritti ed effettivamente frequentanti.

2. Il contributo massimo ammonta a un importo base di euro 17.340,00 per ciascuna sezione nonché a euro 1.156,00 per bambino/bambina, fermo restando che ogni sezione dovrà avere un minimo di 14 bambine/bambini iscritti e frequentanti. I contributi saranno concessi nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni e programmi del bilancio finanziario gestionale provinciale.

3. L'assessore/L'assessora competente è autorizzato/autorizzata ad adeguare l’importo base e l’importo per bambino/bambina in funzione della disponibilità presente nel bilancio provinciale.

CAPO III
RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Articolo 7
Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo avviene previo inoltro di apposita domanda e del rendiconto debitamente predisposto. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, il rendiconto è composto da:

a) un elenco riepilogativo dei documenti di spesa per un ammontare almeno pari a quello del contributo concesso. L’elenco deve essere redatto sul modulo predisposto dall’ufficio competente o secondo il relativo modello e deve contenere:

- per le fatture: il nome dell’azienda, la data, il numero e l'importo della fattura nonché i dati riferiti alla relativa attestazione di avvenuto pagamento, ossia l’importo effettivamente pagato, la data di pagamento e il numero dell’attestazione;

- per le buste paga: elenco dettagliato del personale retribuito nel periodo oggetto del vantaggio economico con la rispettiva indicazione del mese e dell’anno di riferimento, con l’indicazione dello stipendio lordo, degli oneri sociali a carico del datore di lavoro, il totale dei costi salariali pagati nonché i dati relativi al documento di attestazione di avvenuto pagamento.

b) una dichiarazione del/della rappresentante legale del soggetto giuridico richiedente che certifichi che:

- le spese di cui sopra sono state sostenute;

- il soggetto giuridico richiedente è in possesso della relativa documentazione e che la stessa verrà prodotta a richiesta;

- la documentazione di spesa indicata nell’elenco non è stata utilizzata ovvero non sarà utilizzata ai fini della liquidazione di qualsiasi altro finanziamento a carico di enti pubblici.

2. La rendicontazione dei contributi per spese pluriennali avviene, con riferimento all’anno scolastico, separatamente per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre dell’anno di competenza e dal 1° gennaio al 31 agosto dell’anno successivo.

3. Se la somma delle voci di spesa riportate nell'elenco fosse inferiore all’importo del contributo concesso, il contributo stesso sarà ridotto di conseguenza.

Articolo 8
Documentazione di spesa

1. I documenti di spesa devono:

a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) essere intestati al soggetto giuridico richiedente;

c) essere quietanzati;

d) essere riferiti alle spese ammesse ai fini della concessione del contributo;

e) riferirsi al periodo dell’anno scolastico per il quale è stato concesso il contributo.

CAPO IV
CONTROLLI A CAMPIONE SULLE RENDICONTAZIONI DEI CONTRIBUTI

Articolo 9
Controlli

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'ufficio competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande di contributo ammesse. Di norma i controlli a campione vengono effettuati da personale esperto interno all'Amministrazione provinciale.

2. In ogni caso il controllo sarà effettuato su almeno una domanda di contributo.

3. L'individuazione delle domande da sottoporre a controllo, anche ai fini contabili, avviene mediante sorteggio. Il sorteggio avviene in collaborazione con la struttura competente della Ripartizione Finanze. Il relativo controllo verrà effettuato entro il 31 dicembre dell’anno seguente a quello dell’erogazione del contributo.

4. Nel corso del controllo a campione viene verificata la corrispondenza fra le dichiarazioni sostitutive e la documentazione di rendicontazione in originale; sarà inoltre verificata la rispondenza di quest’ultima alle spese ammesse.

5. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, l’ufficio può disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.

Articolo 10
Revoca

1. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge in caso di indebita percezione di vantaggi economici, il contributo è revocato in caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai presenti criteri e restituito all’Amministrazione provinciale, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data della liquidazione.

Articolo 11
Norme transitorie

1. I presenti criteri sostituiscono quelli approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1569 del 27.09.2010 e si applicano anche alle domande presentate entro il termine perentorio stabilito da questi ultimi e non ancora evase.

 

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