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Delibera 15 settembre 2020, n. 699
COVID-19 – Sussidi a imprese operanti in settori economici particolarmente colpiti (modificata con delibera n. 765 del 06.10.2020e delibera n. 812 del 20.10.2020) (vedi anche delibera n. 875 del 10.11.2020)

...omissis...

1. di approvare, i criteri “COVID-19 – Sussidi a imprese operanti in settori economici particolarmente colpiti” di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, per i settori artigianato, industria, commercio e servizi, nonché per i lavoratori autonomi.

2. I criteri di cui al punto 1 si applicano alle domande presentate a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione e fino al 16 ottobre 2020.

3. Gli aiuti di cui ai presenti criteri sono concessi ai sensi del regime-quadro adottato con il decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, notificato alla Commissione europea col numero SA.57021 e approvato dalla stessa con decisione del 21.05.2020 C(2020) 3482 final.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e comunicata alla Commissione europea.

ALLEGATO A

COVID-19 - Sussidi a imprese operanti in settori economici particolarmente colpiti

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni in attuazione di quanto previsto dall’articolo 20/septies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell’economia”, e successive modifiche.

2. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri sono concesse ai sensi del regime-quadro adottato con il decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, notificato alla Commissione europea col numero SA.57021 e approvato dalla stessa con decisione del 21.05.2020 C(2020) 3482 final.

Articolo 2
Scopo del sussidio

1. Scopo del sussidio è la parziale copertura dei costi fissi di cui all’articolo 4, sostenuti dalle imprese operanti nei settori di cui all’articolo 3, pesantemente colpiti dagli effetti della crisi dovuta all’epidemia di COVID-19, anche dopo il periodo di lockdown.

Articolo 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni le lavoratrici e i lavoratori autonomi, le imprese individuali, le società di persone o di capitali che svolgono in provincia di Bolzano una o più attività artigianali, industriali, commerciali e di servizio tra quelle indicate ai commi 2 e 3. Tali attività devono essere svolte quale attività principale e il fatturato da esse derivante deve rappresentare almeno il 70 per cento del fatturato totale dell’impresa richiedente.

2. Hanno diritto a richiedere i sussidi di cui ai presenti criteri le imprese che svolgono una delle seguenti attività:

a) attività delle agenzie di viaggio iscritte nel registro delle agenzie viaggio della Provincia autonoma di Bolzano e dei tour operator (ATECO 79.1);

b) discoteche, sale da ballo e simili (ATECO 93.29.1);

c) altri trasporti terrestri di passeggeri di cui ai codici ATECO 49.31, 49.32 e 49.39.09.

3. Hanno inoltre diritto a richiedere i sussidi di cui ai presenti criteri le imprese che svolgono attività diverse da quelle di cui al comma 2, strettamente attinenti allo svolgimento di prestazioni e servizi forniti in occasione di eventi e manifestazioni. Per tali attività si intendono gli eventi e le manifestazioni a carattere commerciale, promozionale, culturale, religioso, sportivo o di intrattenimento che vengono organizzati da privati o enti pubblici con la partecipazione di più persone. Tra questi eventi e manifestazioni rientrano fiere, mostre, concerti, festival, giubilei, feste, spettacoli di ogni genere e manifestazioni simili. Sono esclusi i mercati e i mercatini delle pulci, le manifestazioni teatrali e cinematografiche.

4. I beneficiari di cui al presente articolo devono soddisfare i requisiti richiesti alle grandi, medie o piccole imprese di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché:

a) avere iniziato l’attività prima del 1° gennaio 2019;

b) in base all’ultima dichiarazione dei redditi presentata (2020), avere realizzato almeno il 70 per cento del fatturato dalla/dalle attività per la quale/le quali viene richiesto il sussidio; tale fatturato non deve essere inferiore a 30.000,00 euro.

5. I sussidi sono concessi in presenza di un calo del fatturato di almeno il 60 per cento nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020, rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente. Il fatturato è definito come la somma delle fatture, delle ricevute, degli incassi giornalieri emessi, indipendentemente dall’incasso dei relativi importi. Per le imprese di cui al comma 2, lettera c), sono considerati ai fini della determinazione del fatturato anche i corrispettivi per prestazioni imputabili al periodo di riferimento ma fatturate in un periodo diverso. Tali imprese hanno inoltre la facoltà di escludere dal fatturato 2020 come sopra definito, sulla base di idonea documentazione, gli importi relativi a prestazioni svolte anteriormente al 1° marzo 2020. Il metodo di calcolo deve essere il medesimo sia per la valutazione del fatturato dell’anno 2020 che per quella del periodo di riferimento dell’anno 2019. Sono altresì considerate ai fini della determinazione del fatturato del citato periodo le agevolazioni, le indennità e le eventuali altre erogazioni connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 richieste alla Provincia autonoma di Bolzano o concesse da altri enti pubblici, anche se non ancora percepite.

6. Sono escluse dalle agevolazioni:

a) le imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014) il 31 dicembre 2019;

a1) in deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

b) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

c) le imprese che prima del 31.12.2019 risultavano in liquidazione, in quanto l’attività ordinaria risultava interrotta a causa di eventi diversi da quelli determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;

d) le imprese che hanno ottenuto il sussidio ai sensi dei criteri “COVID-19 – Sussidi alle piccole imprese”, di cui all’allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 270 del 15 aprile 2020, se tale sussidio è almeno pari al 50 per cento dei costi fissi di cui all’articolo 4.

Articolo 4
Costi fissi ammissibili

1. Ai fini della determinazione del sussidio di cui ai presenti criteri si considerano i seguenti costi fissi di cui all’ultima dichiarazione dei redditi presentata (2020):

1. Utenze energia elettrica

2. Spese riscaldamento

3. Acquisto energia da terzi

4. Utenze acqua

5. Utenze gas

6. Spese telefoniche

7. Spese postali

8. Assicurazioni

9. Assicurazioni autoveicoli

10. Assicurazioni obbligatorie

11. Assicurazioni obbligatorie autoveicoli

12. Pubblicità e promozioni

13. Servizio elaborazione dati/consulenza fiscale/gestione del personale

14. Spese vigilanza

15. Canoni franchising

16. Studi e ricerche

17. Spese pulizie

18. Tassa sui rifiuti

19. Servizi bancari

20. Rifiuti

21. Rifiuti speciali

22. Spese accessorie locazione

23. Spese manutenzione software

24. Spese gestione sito internet

25. Aggiornamento professionale

26. Sp.certificazioni/orientam/ricerca

27. Servizi per il personale

28. Spese per sanificazione

29. Mensa dipendenti

30. Compensi per elaborazione dati

31. Spese manutenzione beni aziendali

32. Spese manutenzione beni propri

33. Spese manutenzione auto

34. Spese manutenzione beni di terzi

35. Spese manutenzione auto di terzi

36. Spese manutenzione fabbricati

37. Spese manutenzione fabricati di terzi

38. Spese condominiali imm.strum.

39. Locazioni passive immobili

40. Spese condominiali immobili di terzi

41. Canoni leasing immobili

42. Affitti passivi d’azienda

43. Affitti passivi azienda (immobili)

44. Concessioni spazi/tempi pubbl.

45. Canone leasing finanziario

46. Canone leasing finanz. autoveicoli

47. Leasing operativo

48. Leasing operativo autoveicoli

49. Locazioni passive altri beni

50. Locazioni passive autoveicoli

51. Diritti di utenza software/diritti annuali per sistemi di prenotazione

52. Interessi leasing immobili

53. Interessi leasing finanziario

54. Interessi (finanziamenti leasing ante 17.6.2016)

55. Interessi leasing finanz. autoveicoli

56. Ammortamenti beni immateriali

57. Ammortamenti costi pluriennali

58. Ammortamento avviamento

59. Ammortamento marchi d’impresa

60. Ammortamento beni materiali

61. Ammortamento autoveicoli

62. Ammortamenti fabbricati strumentali

63. Altre tasse

64. Tributi locali

65. T.A.S.I.

66. Tasse di circolazione

67. Tasse automobilistiche

68. Tasse concessioni governative

69. Tasse di concessione P.Iva.

70. Imposte di bollo

71. Imposte di bollo virtuale

72. IMU beni strumentali

73. Altre imposte

74. Contributi associativi

75. Quote annuali ordine o collegio prof.

76. Altri oneri di gestione

77. Diritti camerali

78. Valori bollati

79. Spese immobili dati in locazione

80. Spese condominiali imm. civili

81. Oneri bancari

82. Interessi passivi su finanziamenti

83. Interessi passivi su fin. per autoveicoli

2. Sono esclusi i costi per le autovetture e i mezzi di trasporto a uso promiscuo. Tale disposizione non si applica alle attività di trasporto di persone di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), per le quali tali veicoli rappresentano l’indispensabile strumento di lavoro.

3. Sono esclusi in ogni caso i costi riferiti alle imposte sul reddito e sul patrimonio, tranne l’imposta sulle attività produttive.

4. Tutti i costi vanno considerati al netto di eventuali agevolazioni richieste per gli stessi.

Articolo 5
Ammontare dell’agevolazione

1. Il sussidio è concesso nella seguente misura:

a) 40 per cento dei costi fissi di cui all’articolo 4, nel caso di un calo di fatturato dal 60 al 70 per cento, riscontrato nel periodo da marzo 2020 ad agosto 2020 e rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente;

b) 60 per cento dei costi fissi di cui all’articolo 4, nel caso di un calo di fatturato superiore al 70 per cento fino ad un massimo dell’80 per cento, riscontrato nel periodo da marzo 2020 ad agosto 2020 e rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente;

c) 70 per cento dei costi fissi di cui all’articolo 4, nel caso di un calo di fatturato superiore all’80 per cento, riscontrato nel periodo da marzo 2020 ad agosto 2020 e rapportato allo stesso periodo dell’anno precedente.

2. Il sussidio non potrà comunque superare i seguenti limiti:

a) 80.000,00 euro per impresa autonoma o associata ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;

b) 100.000,00 euro complessivi nel caso di più imprese collegate ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, qualora appartenenti ad un gruppo di imprese.

Articolo 6
Presentazione delle domande

1. La domanda va compilata utilizzando il modulo predisposto dalla ripartizione provinciale competente e inviata, entro il 16 ottobre 2020, in formato PDF tramite un’unica mail PEC indirizzata alla casella di posta elettronica certificata della Ripartizione Economia. Le domande presentate dopo tale data sono archiviate d’ufficio. La domanda deve riportare il numero e la data della marca da bollo. Il/La richiedente dichiara di utilizzare la suddetta marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione. In caso di firma mancante, la domanda non è valida.

2. Il/La richiedente deve rendere una dichiarazione in cui attesta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste per poter beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri. Le domande incomplete vengono archiviate d’ufficio se le informazioni mancanti non saranno fornite entro un termine massimo di 5 giorni dalla relativa richiesta.

Articolo 7
Istruttoria delle domande

1. L’ufficio provinciale competente evade le domande in ordine cronologico di presentazione sulla base delle dichiarazioni fornite dai richiedenti.

Articolo 8
Concessione del sussidio

1. La concessione del sussidio o l’eventuale rigetto della domanda sono disposti con decreto del direttore di ripartizione delegato/della direttrice di ripartizione delegata e competente per materia.

Articolo 9
Liquidazione del sussidio

1. La liquidazione del sussidio spettante è disposta dal direttore/dalla direttrice dell’ufficio provinciale competente per l’istruttoria, sulla base di quanto dichiarato nella domanda di sussidio.

Articolo 10
Clausola di salvaguardia

1. La concessione dei sussidi di cui ai presenti criteri avviene fino alla concorrenza delle risorse stanziate sugli appositi capitoli di bilancio. Nel caso in cui i fondi stanziati siano insufficienti per soddisfare tutte le domande degli aventi diritto, i sussidi sono ridotti in proporzione o non concessi.

2. Gli oneri derivanti dai presenti criteri sono stimati in 15.000.000,00 di euro. Ad essi si farà fronte con l’importo di 5.000.000,00 di euro già stanziati sul capitolo U14011.2031 e con altri fondi da reperire sugli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio provinciale 2020-2022. Se l’importo a copertura del fabbisogno non fosse reperibile per intero o se lo stesso, non fosse sufficiente a coprire un fabbisogno superiore a quello stimato, i sussidi saranno ridotti o non concessi.

Articolo 11
Obblighi

1. Il beneficiario/La beneficiaria si impegna a restituire la parte del sussidio percepito che eventualmente eccede il totale dei costi fissi di cui all’articolo 4, relativi all’intero 2020, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data della sua erogazione.

2. Il beneficiario/La beneficiaria deve mettere a disposizione dell’ufficio competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione del sussidio.

Articolo 12
Controlli e sanzioni

1. L’ufficio competente effettua controlli a campione su almeno l’8 per cento delle domande ammesse e svolge inoltre accertamenti su tutti i casi che ritiene opportuno controllare.

2. L’individuazione delle domande da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio dall’elenco dei sussidi liquidati nell’anno di riferimento.

3. Il controllo è finalizzato ad accertare che i beneficiari non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero non abbiano omesso di fornire informazioni dovute.

4. L’ufficio competente avvia il procedimento di controllo comunicando ai beneficiari i termini entro i quali essi saranno sottoposti al controllo stesso. Detti termini non possono superare i sei mesi dalla comunicazione. Con tale comunicazione si invitano i beneficiari a produrre la documentazione necessaria per la verifica. Se necessario, il controllo potrà essere effettuato anche mediante un sopralluogo.

5. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge nel caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’accertata violazione delle disposizioni di cui ai presenti criteri comporta la revoca del sussidio e la restituzione del relativo importo, maggiorato degli interessi legali, calcolati dalla data della sua erogazione. L’intero procedimento di controllo e l’eventuale provvedimento sanzionatorio devono essere conclusi entro il termine fissato dall’ufficio.

Articolo 13
Applicazione

1. I presenti criteri si applicano alle domande presentate a partire dal giorno della loro approvazione e fino al 16 ottobre 2020.

 

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