1. Gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, devono essere dotati di almeno un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, e di infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto su cinque, per consentire la successiva installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:
a) il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio, o
b) il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.
2. Dal 1° gennaio 2025 devono essere previsti almeno due punti di ricarica per gli edifici non residenziali con più di 20 posti auto e almeno tre punti di ricarica per quelli con più di 100 posti auto.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli edifici non residenziali di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese, e utilizzati dalle stesse.
4. Gli edifici residenziali di nuova costruzione e gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, devono essere dotati delle infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per ogni posto auto, per consentire la successiva installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici, qualora:
a) il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell’edificio, o
b) il parcheggio sia adiacente all’edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio.
5. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 4 non si applicano:
a) ai progetti per i quali le domanda di rilascio del titolo edilizio sia presentata in forma completa entro il 10 marzo 2021;
b) nel caso in cui le infrastrutture di canalizzazione necessarie dipendano da microreti isolate e le misure comportino problemi sostanziali per il funzionamento del sistema energetico locale e compromettano la stabilità della rete locale; tali circostanze devono essere documentate da una relazione tecnico-economica di un tecnico qualificato/una tecnica qualificata.