1. Gli impianti di riscaldamento devono essere sottoposti a regolari controlli, al fine di garantirne un elevato livello di efficienza e, di conseguenza, di ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO2.
2. Il controllo dell'efficienza energetica è effettuato su tutti gli impianti di riscaldamento con generatori di calore con potenza nominale superiore a 70 kW.
3. Ai fini del controllo dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento devono essere verificati non solo il rendimento della caldaia, ma anche il suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell’edificio, nonché le parti accessibili dell’impianto. Il controllo deve essere eseguito da esperti qualificati indipendenti.
4. Nell’ambito delle attività di cui al comma 3 deve essere verificato anche il rispetto delle disposizioni sul rilevamento del consumo effettivo e sulla contabilizzazione del fabbisogno energetico per riscaldamento e acqua calda sanitaria.
5. I controlli dell’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento devono essere eseguiti almeno ogni due anni.
6. In caso di installazione di un nuovo impianto di riscaldamento, il controllo dell’efficienza energetica deve essere eseguito al momento della messa in esercizio.
7. La verifica del dimensionamento della caldaia non deve essere eseguita, se dopo la messa in esercizio o dopo l’ultimo controllo non sono state apportate modifiche sostanziali all’impianto di riscaldamento, ovvero se il fabbisogno termico dell’edificio è rimasto invariato.
8. Gli impianti di riscaldamento che sono esplicitamente disciplinati da un criterio di prestazione energetica concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell’efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e, pertanto, sono soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al presente articolo, a condizione che l’impatto globale di tale approccio sia equivalente.