1. Il rendiconto deve essere presentato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di concessione dell’agevolazione.
2. La domanda di liquidazione, da redigere sul modulo appositamente predisposto dalla ripartizione provinciale competente, e la relativa documentazione di spesa devono essere inoltrate al competente ufficio provinciale.
3. Ai fini della rendicontazione va presentata la seguente documentazione:
a) copia della fattura e dichiarazione del soggetto beneficiario, che attesta che le predette spese sono state effettivamente sostenute. Nella fattura il veicolo deve essere identificato con marca, modello e numero di telaio;
b) copia della carta di circolazione del veicolo, laddove esistente;
c) dichiarazione di conformità/omologazione della bicicletta cargo;
d) nel caso di leasing o di noleggio a lungo termine copia del relativo contratto.
4. Dalla documentazione di spesa relativa all’acquisto in proprietà dei veicoli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), deve potersi rilevare la riduzione del prezzo applicato dal rivenditore ai sensi dell’articolo 5 comma 2 dei presenti criteri.
4. La liquidazione dell’agevolazione avviene previa verifica della congruità e legittimità della documentazione prodotta, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2.
5. Per la valutazione della documentazione, l’ufficio provinciale competente può avvalersi di pareri tecnici e stime.