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Delibera 28 gennaio 2020, n. 49
Nuovi criteri per la concessione di agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici a favore di privati, enti pubblici e associazioni

ALLEGATO A

Criteri per la concessione di agevolazioni per l’acquisto di veicoli elettrici

Art. 1
Ambito d'applicazione e finalità

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di agevolazioni per l’acquisto di veicoli elettrici, inclusi gli ibridi elettrici plug-in, in attuazione dell’articolo 19, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, e successive modifiche.

2. Finalità delle agevolazioni di cui ai presenti criteri è favorire il passaggio alle tecnologie e ai carburanti alternativi, allo scopo di ridurre le emissioni inquinanti del traffico e soddisfare le crescenti esigenze di tutela dell’ambiente e di contenimento dell’inquinamento atmosferico e da rumore.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini dei presenti criteri valgono le seguenti definizioni:

a) acquisto: acquisizione del bene mobile in proprietà oppure in possesso, tramite la stipula di contratti di noleggio a lungo termine o contratti di leasing. I contratti di noleggio a lungo termine e di leasing devono avere durata di almeno due anni;

b) realizzazione dell’investimento: data dell’emissione della fattura;

c) veicoli nuovi di fabbrica: veicoli di nuova produzione o veicoli terrestri a motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,2 kW, quando la cessione è effettuata nei sei mesi successivi alla data della prima immissione in servizio o quando il veicolo ha percorso al massimo 6.000 km, ai sensi della direttiva del Consiglio, del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE;

d) autoveicoli per il trasporto di persone e per il trasporto di merci: autoveicoli appartenenti alle categorie M1, N1 e N2 ai sensi dell’allegato II, parte A, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro»), e successive modifiche;

e) ciclomotori e motoveicoli elettrici a due, tre o quattro ruote: veicoli appartenenti alle categorie L1e-B, L2e, L3e, L5e e L6e o veicoli elettrici pesanti a quattro ruote della categoria L7e ai sensi del regolamento n. 168/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013;

f) biciclette cargo: veicoli con motore ausiliario elettrico appartenenti alla categoria L1e-A ai sensi del regolamento n. 168/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013;

g) emissioni di CO2 per km: le emissioni definite in sede di omologazione e verificabili al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo.

Art. 3
Beneficiari

1. Beneficiari delle agevolazioni previste dai presenti criteri sono:

a) privati;

b) enti pubblici o organismi di diritto pubblico al di fuori dell’attività imprenditoriale eventualmente esercitata;

c) associazioni e altre organizzazioni che non svolgono attività imprenditoriale.

2. I beneficiari ed eventuali cointestatari del veicolo devono avere, alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 7, la loro residenza o la loro sede in provincia di Bolzano e devono mantenerla per tutto il periodo di vigenza dell’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1. I beneficiari di cui al comma 1, lettere b) e c), devono esercitare la propria attività prevalentemente in provincia di Bolzano.

3. In caso di cointestazione di un veicolo a seguito di acquisto del medesimo in proprietà, il nominativo del soggetto beneficiario deve coincidere con quello del soggetto che risulta intestatario del veicolo dagli archivi della Motorizzazione Civile (e non quale eventuale cointestatario).

4. Ai privati possono essere concesse agevolazioni nel limite massimo di un veicolo ogni due anni per ciascuna delle tipologie di veicoli indicate all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 4
Veicoli agevolabili

1. È agevolabile l’acquisto dei seguenti veicoli elettrici, nuovi di fabbrica, con prima immatricolazione a decorrere dal 1º maggio 2017:

a) autoveicoli per il trasporto di persone e per il trasporto di merci, rientranti nelle seguenti tipologie:

a1) autoveicoli elettrici a batteria BEV (Battery Electric Vehicles);

a2) autoveicoli elettrici a celle a combustibile H2 FCEV (Fuel Cell Electric Vehicles);

a3) autoveicoli elettrici a batteria con range extender (BEV con REX) con batterie di capacità di almeno 15 kWh;

a4) autoveicoli ibridi plug-in PHEV (Plug-In-Hybrid Electric Vehicles);

b) ciclomotori e motoveicoli elettrici a due, tre o quattro ruote;

c) biciclette cargo con una portata complessiva minima di 150 kg.

2. Gli autoveicoli di cui al comma 1, lettere a3) e a4), non possono produrre più di 70 g di emissioni di CO2 per km.

3. Per i veicoli adibiti al trasporto di persone appartenenti alla classe M1, il prezzo del veicolo deve essere inferiore a 50.000 Euro. Tale importo si intende escluso di IVA, spese relative all’immatricolazione della vettura e all’imposta provinciale di trascrizione.

Art. 5
Misura dell’agevolazione

1. Per ciascuno degli acquisti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), è concessa la seguente agevolazione sotto forma di contributo alla spesa:

a) euro 2.000,00 per gli autoveicoli di cui alle lettere a1), a2) e a3);

b) euro 1.000,00 per gli autoveicoli di cui alla lettera a4).

2. In caso di acquisto, l’agevolazione di cui al comma 1 viene concessa a condizione che il/la richiedente dimostri di aver ottenuto una riduzione del prezzo di pari importo da parte del rivenditore del veicolo.

3. Per ciascuno degli acquisti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), è concessa un’agevolazione pari al 30 per cento della spesa ammessa, per un importo massimo di euro 1.000,00.

4. Per ciascuno degli acquisti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), è concessa un’agevolazione pari al 30 per cento della spesa ammessa, per un importo massimo di euro 1.500,00.

Art. 6
Cumulabilità

1. Le agevolazioni di cui ai presenti criteri sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche.

Art. 7
Presentazione della domanda

1. La domanda di agevolazione, compilata sul modulo predisposto dalla competente ripartizione provinciale, in regola con l’imposta di bollo, può essere presentata entro le scadenze del 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.

2. Le domande devono essere presentate nello stesso anno in cui sono programmati gli investimenti.

3. A pena di esclusione, le domande devono essere presentate prima della realizzazione dell’investimento per il quale si richiede l’agevolazione.

4. La domanda deve essere corredata da preventivi di spesa o da un elenco dettagliato degli investimenti programmati.

Art. 8
Istruttoria delle domande

1. L’ufficio provinciale competente:

a) verifica che l’iniziativa oggetto della domanda di agevolazione sia rispondente a quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera a), della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, e successive modifiche, e dai presenti criteri;

b) conferma per iscritto la regolarità della domanda presentata.

2. Le domande incomplete che non vengono regolarizzate entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ufficio provinciale competente sono archiviate.

Art. 9
Decisione

1. La concessione o il diniego dell’agevolazione sono disposti dal direttore/dalla direttrice della ripartizione provinciale competente e comunicati dal competente ufficio provinciale.

Art. 10
Rendicontazione e liquidazione

1. Il rendiconto deve essere presentato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di concessione dell’agevolazione.

2. La domanda di liquidazione, da redigere sul modulo appositamente predisposto dalla ripartizione provinciale competente, e la relativa documentazione di spesa devono essere inoltrate al competente ufficio provinciale.

3. Ai fini della rendicontazione va presentata la seguente documentazione:

a) copia della fattura e dichiarazione del soggetto beneficiario, che attesta che le predette spese sono state effettivamente sostenute. Nella fattura il veicolo deve essere identificato con marca, modello e numero di telaio;

b) copia della carta di circolazione del veicolo, laddove esistente;

c) dichiarazione di conformità/omologazione della bicicletta cargo;

d) nel caso di leasing o di noleggio a lungo termine copia del relativo contratto.

4. Dalla documentazione di spesa relativa all’acquisto in proprietà dei veicoli di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), deve potersi rilevare la riduzione del prezzo applicato dal rivenditore ai sensi dell’articolo 5 comma 2 dei presenti criteri.

4. La liquidazione dell’agevolazione avviene previa verifica della congruità e legittimità della documentazione prodotta, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2.

5. Per la valutazione della documentazione, l’ufficio provinciale competente può avvalersi di pareri tecnici e stime.

Art. 11
Obblighi

1. I beneficiari si obbligano a non alienare o noleggiare i veicoli elettrici agevolati prima della scadenza di due anni dalla data di emissione del documento di spesa di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a).

2. In caso di leasing o di noleggio a lungo termine il soggetto beneficiario si obbliga a non recedere dal contratto o non porre in essere volontariamente fatti o atti che determinino la risoluzione del medesimo prima di due anni dalla stipula dello stesso.

3. Gli obblighi di cui ai presenti criteri si intendono assolti anche in caso di sostituzione dei beni agevolati con altri veicoli della stessa categoria o tipologia di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c). La sostituzione deve avvenire entro 180 giorni dall’alienazione o dalla cessione del bene originario con un bene almeno di pari valore. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

Art. 12
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la Ripartizione provinciale Mobilità effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande ammesse.

2. Le domande da sottoporre a controllo sono selezionate mediante sorteggio.

3. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti, la ripartizione provinciale competente può disporre le ulteriori verifiche ritenute necessarie.

4. In caso di accertata irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

5. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di agevolazione o in qualsiasi altro atto o documento presentato o in caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n., 17, e successive modifiche.

Art. 13
Revoca

1. L’agevolazione è revocata, se dopo la sua liquidazione oppure durante il controllo a campione si accertasse che:

a) mancano i presupposti per la concessione;

b) sono state presentate false dichiarazioni;

c) non sono stati rispettati gli obblighi assunti di cui all’articolo 11;

d) il soggetto beneficiario ha trasferito la sua residenza o sede al di fuori della provincia di Bolzano prima del termine di due anni dalla data di cui all’articolo 11, comma 1.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il soggetto beneficiario deve restituire alla Provincia l’intero importo dell’agevolazione, maggiorato degli interessi legali.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d), il soggetto beneficiario deve restituire alla Provincia l’agevolazione in misura parziale, pari ad un importo proporzionale al periodo di mancato rispetto dell’obbligo, maggiorato degli interessi legali.

Art. 14
Clausola di salvaguardia

1. La concessione delle agevolazioni di cui ai presenti criteri avviene nel limite delle risorse a tale scopo stanziate negli appositi capitoli di bilancio. Se i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, l’agevolazione può essere erogata l’anno successivo, la percentuale dell’agevolazione può essere ridotta o la domanda di agevolazione può essere archiviata d’ufficio.

Art. 15
Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione dei presenti criteri, le agevolazioni sono concesse per investimenti per i quali è stato stipulato il contratto di acquisizione del veicolo elettrico a partire dal 1° gennaio 2020.

2. I rivenditori di autoveicoli che hanno stipulato con la Provincia una convenzione ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1003 del 19 settembre 2017, che scade il 31 dicembre 2019, possono presentare le domande di rimborso degli incentivi provinciali da essi anticipati ai clienti in nome e per conto della Provincia anche dopo la data di scadenza della convenzione e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 ottobre 2020.

3. Il rimborso di cui al comma 2 si riferisce ai veicoli per i quali sia stato stipulato un contratto di acquisto, anche in leasing, entro e non oltre il 31 dicembre 2019; tale contratto va allegato in copia alla domanda di rimborso.

Art. 16
Validità

1. La presente disciplina di agevolazioni si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

 

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