(1) Il comma 8 dell’articolo 12 della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modiche, è cosi sostituito:
“8. Fermo restando quanto previsto al comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, il rendiconto delle spese sostenute deve essere prodotto alla ripartizione provinciale competente entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del finanziamento e, comunque, entro la fine dell'anno successivo a quello del provvedimento di concessione del finanziamento o di imputazione della spesa, se diverso.”