(1) Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11, è inserito il seguente articolo:
“Art. 1/bis (Concorso della Provincia autonoma di Bolzano alla copertura dell’eventuale deficit del Comitato Organizzatore e modalità di formalizzazione di accordi e intese)
1. La Provincia autonoma di Bolzano concorre alla copertura dell’eventuale deficit del Comitato Organizzatore (OCOG). Il concorso alla copertura avviene secondo un piano di riparto della relativa spesa, da definirsi mediante specifici accordi tra gli enti interessati, sulla base del criterio della localizzazione delle discipline olimpiche utilizzato per il riparto delle spese di candidatura.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in complessivi 19.894.350,00 euro, si provvede: