(1) Il comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Le direttrici e i direttori delle scuole della formazione professionale in possesso del diploma di laurea prevista dalle norme vigenti hanno titolo per essere preposti a dirigere istituti scolastici delle scuole primarie e secondarie. Le dirigenti e i dirigenti delle scuole primarie e secondarie hanno titolo per essere preposti a dirigere le scuole della formazione professionale. In ambedue i casi è previsto lo svolgimento di un tutoraggio stabilito dal direttore o dalla direttrice provinciale competente.”