In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

w'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 11)
Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2020

1)
Pubblicato nel supplemento 1 del B.U. 9 gennaio 2020, n. 2.

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:

“2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'espropriazione o alla costituzione di servitù coattive per la realizzazione di opere o interventi da realizzarsi da parte di altri enti pubblici e privati, o di singoli individui o società di leasing finanziatrici del soggetto promotore, purché tali opere o interventi siano dichiarati di pubblica utilità o considerati di pubblico interesse da leggi speciali.”

(2) La rubrica dell’articolo 7 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituita: “Decreto di espropriazione o di asservimento”.

(3) I commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. Determinate le indennità, il direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio dispone, entro 15 giorni, con proprio decreto, che costituisce provvedimento definitivo, l'espropriazione o la costituzione di servitù o di diritti relativi a beni immobili.

2. Il decreto è notificato ai proprietari, agli altri soggetti interessati e al promotore dell’esproprio diverso dalla Provincia, nelle forme indicate all'articolo 5, comma 9.

3. Il decreto è intavolato presso il competente ufficio del libro fondiario su richiesta dell’autorità espropriante o della società di leasing finanziatrice del promotore dell’esproprio.

4. Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, possessorie, di indennizzo per interventi di miglioria, nonché tutte le altre azioni esperibili sui fondi soggetti a espropriazione o a costituzione coattiva di servitù, non interrompono il corso della procedura, né ne impediscono gli effetti.”

Art. 2 (Modifiche della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, “Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali”)

(1) Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche, sono così sostituiti: “È costituita dall’attestazione di pagamento del diritto di raccolta, che può essere rilasciata anche dall’istituto tesoriere o da un’associazione turistica, oppure dalla ricevuta di pagamento pagoPA. Da tali attestazioni devono risultare, quale causale del versamento, le generalità della persona che effettua la raccolta, il comune di raccolta e il giorno o i giorni ai quali si riferisce la denuncia. L’avvenuta denuncia viene dimostrata esibendo l’attestazione di pagamento unitamente a un documento di riconoscimento valido.”

(2) Il comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata sui fondi ove possono crescere funghi e sulle strade adiacenti. È esercitata anche quando, nel corso di altre operazioni di polizia, emergono violazioni alla presente legge. La vigilanza spetta al Corpo forestale provinciale e al personale della Ripartizione provinciale competente in materia di natura e paesaggio.”

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, “Ordinamento dell’artigianato”)

(1) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:

“d) violi le disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 41, comma 6, sul servizio di spazzacamino;”

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate”)

(1) La lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è così sostituita:

“b) gli impianti a fune nonché gli impianti a cremagliera con servizio sciistico,”

Art. 5 (Modifiche della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, “Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione”)

(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) l’acquisto, il leasing o il noleggio a lungo termine di veicoli elettrici, inclusi ibridi elettrici plug-in;”

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 50.000,00 euro per l’anno 2020, in 50.000,00 euro per l’anno 2021 e in 50.000,00 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, “Promozione del servizio-giovani nella Provincia di Bolzano”)

(1) Il comma 8 dell’articolo 12 della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modiche, è cosi sostituito:

“8. Fermo restando quanto previsto al comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, il rendiconto delle spese sostenute deve essere prodotto alla ripartizione provinciale competente entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del finanziamento e, comunque, entro la fine dell'anno successivo a quello del provvedimento di concessione del finanziamento o di imputazione della spesa, se diverso.”

Art. 7 (Modifiche della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)

(1) L’articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito:

“Art. 2 (Determinazione del fabbisogno e finanziamento dei posti di formazione)

1. La Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina il fabbisogno:

  1. formativo, pluriennale e annuale, delle professioni sanitarie e dei corsi di specializzazione;
  2. di medici di medicina generale;
  3. di medici specialisti con riferimento alle singole specializzazioni.

2. Il fabbisogno di cui al comma 1, lettere b) e c), è determinato sentito l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bolzano.

3. La Provincia può stipulare convenzioni con università e altri organismi pubblici o privati italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea per finanziare la formazione dei medici e delle altre professioni sanitarie.

4. Con regolamento di esecuzione vengono definiti gli obblighi di chi usufruisce dei finanziamenti di cui al comma 3 per la sua formazione.

(2) L’articolo 7 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7 (Corso a tempo pieno e a tempo parziale)

1. Il corso comporta un impegno a tempo pieno o a tempo parziale. I/Le partecipanti hanno l’obbligo di frequenza delle attività didattiche, pratiche e teoriche, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.”

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 1.562.500,00 euro per l’anno 2020, in 1.562.500,00 euro per l’anno 2021 e in 1.562.500,00 euro annui a partire dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)

(1) Il comma 5/bis dell’articolo 36 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“5/bis La Giunta provinciale emana provvedimenti per limitare gli accessi non urgenti ai servizi di pronto soccorso negli ospedali. Nel rispetto della normativa statale, tali provvedimenti possono riguardare anche la partecipazione al costo delle prestazioni e l’entità della compartecipazione a carico delle persone assistite non esentate dalle disposizioni statali vigenti.”

Art. 9 (Modifiche della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “sull’unità previsionale di base 21210”.

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 21/bis della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, alla costruzione e all’ammodernamento dell’ospedale di Bolzano provvede l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige con gli stanziamenti di cui al comma 1, nell’ambito della Missione tutela della salute. L’assessore/L’assessora alla Salute rende disponibili tali mezzi finanziari mediante assegnazioni erogate con impegno di spesa pluriennale imputato su tutti gli esercizi previsti dal comma 1. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in essere all’entrata in vigore del presente comma inerenti alla costruzione ed all’ammodernamento dell’ospedale di Bolzano.”

Art. 10 (Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”)

(1) Dopo l’articolo 14 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 15 (Partecipazione dei Comuni ai benefici derivanti dalla valorizzazione degli immobili che sorgono sul loro territorio)

1. Per favorire lo sviluppo del territorio e la valorizzazione degli immobili oggetto di acquisizione ai sensi del protocollo di intesa sottoscritto in data 10 agosto 2007 dal Ministero della Difesa, l’Agenzia del Demanio e la Provincia autonoma di Bolzano, e per incentivare la partecipazione delle comunità locali ai processi di trasformazione urbana, ai Comuni interessati dai predetti processi è assegnata una quota, determinata nell’accordo di programma nell’ambito della conferenza dei servizi, non inferiore al 30 per cento dei benefici pubblici derivanti dalla valorizzazione degli immobili.

2. La Giunta provinciale definisce, sentito il Consiglio dei Comuni, i criteri per la quantificazione dei benefici pubblici e le modalità per la loro suddivisione, tenendo conto, in particolare, dei tempi di approvazione delle procedure, degli effettivi margini e dei rendimenti finanziari. Sono da considerare benefici pubblici anche le opere pubbliche e gli interventi di pubblica utilità richiesti dai Comuni, gli immobili a questi assegnati, eventuali sconti o agevolazioni concessi rispetto ai prezzi ordinari di mercato e i rendimenti finanziari della valorizzazione spettanti alla Provincia.”

(2) Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 16 (Finanziamento di servizi amministrativi, di consulenza e acquisti a gestione centralizzata) 1. Allo scopo di ridurre le spese dei comuni e delle comunità comprensoriali per l’elaborazione dei dati e per i servizi amministrativi e di consulenza a gestione centralizzata vengono concessi al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano o al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano per il Bacino Imbrifero Montano dell’Adige contributi che verranno fissati annualmente dal Comitato per gli accordi finanziari di cui alla presente legge.

2. Il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano Società Cooperativa è una società costituita per svolgere, in forma di cooperazione fra enti pubblici, una specifica missione di pubblico interesse, necessaria per perseguire e realizzare le finalità istituzionali dei comuni ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e delle comunità comprensoriali ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Tale missione consiste fra l’altro anche nella gestione di funzioni e servizi, in attività di controllo, di revisione, di formazione, di elaborazione stipendi e di dati, anche in forma elettronica, per garantire il migliore svolgimento della funzione amministrativa secondo criteri di efficacia ed efficienza, anche ai sensi degli articoli 11 e 12 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; il tutto si realizza nel Consorzio in forma centralizzata. Esborsi da parte dei comuni e delle comunità comprensoriali consorziati devono essere parametrati alle spese effettivamente sostenute, tenendo conto delle prestazioni in concreto richieste.

3. Il Comitato per gli accordi finanziari può destinare annualmente al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano oppure al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano del Bacino Imbrifero Montano dell'Adige finanziamenti dal fondo per la finanza locale per l'acquisto o la costruzione di immobili e per altri investimenti.

4. I contributi concessi in base al comma 1 nonché i finanziamenti di cui al comma 3 vengono erogati in una o più soluzioni su richiesta scritta del beneficiario in base al rispettivo fabbisogno di cassa. Il beneficiario è tenuto a evidenziare nel proprio bilancio il relativo utilizzo.

5. Per gli scopi di cui al comma 1 e per promuovere lo svolgimento di acquisti in forma congiunta, alle società cooperative d’acquisto, alle quali si sono associati Comuni, Comunità comprensoriali e altri enti pubblici, possono essere concessi, mediante accordo sulla finanza locale, contributi per l’acquisto di programmi informatici gestiti centralmente e per servizi amministrativi a gestione centralizzata ad essi connessi.

6. Il 50 per cento dei finanziamenti vengono erogati su richiesta scritta del beneficiario; il restante importo dietro documentazione dei costi amministrativi e d’acquisto.”

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 3.349.000,00 euro per l’anno 2020, in 3.349.000,00 euro per l’anno 2021 e in 3.349.000,00 euro per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) Nel comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: “il Segretario generale” sono sostituite dalle parole: “il Direttore generale”.

Art. 12 (Modifiche della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, “Legge provinciale per le attività culturali”)

(1) Il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, è soppresso.

(2) Il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, è abrogato.

Art. 13 (Modifica della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, “Interventi a favore dello sport”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, è così sostituito:

“1. La Consulta dello sport esprime pareri consultivi sull’orientamento politico-sportivo e sulla promozione dello sport in generale.”

Art. 14 (Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, è aggiunto il seguente comma:

“3. Il Consiglio scolastico provinciale in carica al 31 agosto 2020 è prorogato dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021. Da settembre 2020 sino a febbraio 2021 la presidenza spetta alla sezione tedesca e da marzo 2021 sino ad agosto 2021 alla sezione italiana.”

(2) Nel numero 3) della lettera c) del comma 1/bis dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, dopo le parole: “e 2016/2017” sono inserite le parole: “oppure per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020”.

(3) Alla fine del punto 3.1 del numero 3) della lettera c) del comma 1/bis dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono aggiunte le parole: “in possesso del prescritto diploma di laurea per la corrispondente classe di concorso o tipologia di posto;”.

(4) Dopo il comma 2/quinquies dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/sexies Ai concorsi straordinari per l’assunzione di personale docente per le scuole secondarie di primo e secondo grado, banditi dall’Intendenza scolastica italiana nell’anno scolastico 2019/2020, è riservato almeno il 50 per cento dei posti di cui al comma 2/bis, lettera a).”

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, “Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Le direttrici e i direttori delle scuole della formazione professionale in possesso del diploma di laurea prevista dalle norme vigenti hanno titolo per essere preposti a dirigere istituti scolastici delle scuole primarie e secondarie. Le dirigenti e i dirigenti delle scuole primarie e secondarie hanno titolo per essere preposti a dirigere le scuole della formazione professionale. In ambedue i casi è previsto lo svolgimento di un tutoraggio stabilito dal direttore o dalla direttrice provinciale competente.”

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27, “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017”)

(1) Il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 2016, Nr. 27, è abrogato.

Art. 17 (Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 3/bis e 3/ter:

“3/bis È considerato requisito di accesso per il profilo professionale “collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica” il diploma di maturità di una scuola secondaria di secondo grado e lo specifico corso di formazione, i cui contenuti e durata sono determinati dalla Giunta provinciale.

3/ter L’accesso al profilo professionale “collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica” è consentito, in considerazione degli sviluppi storici dei requisiti di accesso, anche al personale in possesso dei seguenti titoli di studio o professionali conseguiti entro i termini temporali indicati:

  1. diploma di abilitazione per insegnanti di scuola materna conseguito entro l’anno 2000;
  2. titolo di studio conseguito entro l’anno 2002: diploma di maturità di liceo pedagogico – indirizzo scuola dell’infanzia, diploma di maturità o diploma quadriennale di istituto magistrale;
  3. attestato di formazione conseguito entro l’anno 2007: formazione specifica per il settore della scuola dell’infanzia di durata almeno biennale, conclusa con esito positivo o formazione equivalente (diploma di qualifica di assistente di scuola dell’infanzia, di addetto/addetta ai servizi di assistenza sociale e familiare, assistente all’infanzia, assistente ai servizi sociali, operatore/operatrice ai servizi sociali);
  4. titolo di studio conseguito entro l’anno 2014: diploma di maturità a indirizzo pedagogico o socio-pedagogico.”

(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 11/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Il personale inserito nella graduatoria per il profilo professionale “collaboratore pedagogico/collaboratrice pedagogica” in base ad altri titoli di studio o professionali, rimane inserito nelle graduatorie successive fintanto che la relativa domanda resta valida oppure è confermata d’ufficio ai sensi delle disposizioni vigenti.”

(3) Nel comma 4 dell’articolo 44/bis della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, le parole: “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle parole: “31 dicembre 2023”.

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11, “Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all’organizzazione delle XXV Olimpiadi invernali e delle XV Paralimpiadi invernali del 2026”)

(1) Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11, è inserito il seguente articolo:

“Art. 1/bis (Concorso della Provincia autonoma di Bolzano alla copertura dell’eventuale deficit del Comitato Organizzatore e modalità di formalizzazione di accordi e intese)

1. La Provincia autonoma di Bolzano concorre alla copertura dell’eventuale deficit del Comitato Organizzatore (OCOG). Il concorso alla copertura avviene secondo un piano di riparto della relativa spesa, da definirsi mediante specifici accordi tra gli enti interessati, sulla base del criterio della localizzazione delle discipline olimpiche utilizzato per il riparto delle spese di candidatura.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in complessivi 19.894.350,00 euro, si provvede:

  1. quanto a 2.500.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022;
  2. quanto a 2.500.000,00 euro annui per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, quanto a 4.450.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2025 e quanto a 7.944.350,00 euro per l’esercizio finanziario 2026, con legge di stabilità provinciale annuale, la quale può rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell’autorizzazione complessiva di spesa.”

Art. 19 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 12 della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche;
  2. il secondo periodo del comma 7 e il terzo periodo del comma 7/bis dell’articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche.
  3. la legge provinciale 19 aprile 1983, n. 11, e successive modifiche;
  4. l’articolo 21 della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25, e successive modifiche.

Art. 20 (Disposizione finanziaria)

(1) Salvo quanto previsto agli articoli 5, 7, 10 e 18 all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

(2) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionb) Legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
ActionActionc) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 20 dicembre 2006, n. 16
ActionActione) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 4
ActionActionf) Legge provinciale del 19 luglio 2007, n. 5
ActionActiong) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 14
ActionActionh) Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 15
ActionActioni) Legge provinciale 19 settembre 2008, n. 6
ActionActionj) Legge provinciale 9 ottobre 2008, n. 8
ActionActionk) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 1
ActionActionl) Legge provinciale 9 aprile 2009 , n. 2
ActionActionm) Legge provinciale 16 ottobre 2009 , n. 7
ActionActionn) Legge provinciale22 dicembre 2009 , n. 11
ActionActiono) Legge provinciale 22 dicembre 2009 , n. 12
ActionActionp) Legge provinciale 13 ottobre 2010 , n. 12
ActionActionq) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 15
ActionActionr) Legge provinciale 23 dicembre 2010 , n. 16
ActionActions) Legge provinciale 15 novembre 2011, n. 13
ActionActiont) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15
ActionActionu) Legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 16
ActionActionv) Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionActionv) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionActionx) Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionActiony) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 12
ActionActionz) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 1
ActionActiona') Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 2
ActionActionb') Legge provinciale 23 settembre 2014, n. 6
ActionActionc') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11
ActionActiond') Legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 12
ActionActione') Decreto del Presidente della Provincia 21 maggio 2015, n. 13
ActionActionf') Legge provinciale 24 settembre 2015, n. 10
ActionActiong') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 11
ActionActionh') Legge provinciale 25 settembre 2015, n. 12
ActionActioni') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18
ActionActionj') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 19
ActionActionk') Legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
ActionActionl') Legge provinciale 12 febbraio 2016, n. 2
ActionActionm') Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 6
ActionActionn') Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
ActionActiono') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
ActionActionp') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
ActionActionq') Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
ActionActionr') Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
ActionActions') Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
ActionActiont') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
ActionActionu') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
ActionActionv') Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
ActionActionw') Legge provinciale 16 giugno 2017, n. 7
ActionActionx') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 10
ActionActiony') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 11
ActionActionz') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 12
ActionActiona'') Legge provinciale 7 agosto 2017, n. 13
ActionActionb'') Legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 16
ActionActionc'') Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 20
ActionActiond'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 22
ActionActione'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 23
ActionActionf'') Legge provinciale 20 dicembre 2017, n. 24
ActionActiong'') Legge provinciale 15 marzo 2018, n. 3
ActionActionh'') Legge provinciale 15 maggio 2018, n. 7
ActionActioni'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 14
ActionActionj'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 15
ActionActionk'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 16
ActionActionl'') Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 17
ActionActionm'') Legge provinciale 18 settembre 2018, n. 19
ActionActionn'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20
ActionActiono'') Legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21
ActionActionp'') Legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2
ActionActionq'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 4
ActionActionr'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 5
ActionActions'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 6
ActionActiont'') Legge provinciale 17 ottobre 2019, n. 9
ActionActionu'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 15
ActionActionv'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 16
ActionActionw'') Legge provinciale 3 gennaio 2020, n. 1
ActionActionArt. 1 (Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)
ActionActionArt. 2 (Modifiche della legge provinciale 19 giugno 1991, n. 18, “Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali”)
ActionActionArt. 3 (Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, “Ordinamento dell’artigianato”)
ActionActionArt. 4 (Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, “Ordinamento delle aree sciabili attrezzate”)
ActionActionArt. 5 (Modifiche della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, “Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione”)
ActionActionArt. 6 (Modifica della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, “Promozione del servizio-giovani nella Provincia di Bolzano”)
ActionActionArt. 7 (Modifiche della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)
ActionActionArt. 8 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)
ActionActionArt. 9 (Modifiche della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)”)
ActionActionArt. 10 (Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”)
ActionActionArt. 11 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 12 (Modifiche della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, “Legge provinciale per le attività culturali”)
ActionActionArt. 13 (Modifica della legge provinciale 16 ottobre 1990, n. 19, “Interventi a favore dello sport”)
ActionActionArt. 14 (Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della , “Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano”)
ActionActionArt. 16 (Modifica della legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27, “Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2017”)
ActionActionArt. 17 (Modifiche della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale”)
ActionActionArt. 18 (Modifica della legge provinciale 12 novembre 2019, n. 11, “Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all’organizzazione delle XXV Olimpiadi invernali e delle XV Paralimpiadi invernali del 2026”)
ActionActionArt. 19 (Abrogazioni)
ActionActionArt. 20 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 21 (Entrata in vigore)
ActionActionx'') Legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3
ActionActiony'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 6
ActionActionz'') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 7
ActionActiona''') Legge provinciale 4 agosto 2020, n. 8
ActionActionb''') Legge provinciale 19 agosto 2020, n. 9
ActionActionc''') Legge provinciale 13 ottobre 2020, n. 12
ActionActiond''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 17
ActionActione''') Legge provinciale 22 dicembre 2020, n. 16
ActionActionf''') Legge provinciale 11 gennaio 2021, n. 1
ActionActiong''') Legge provinciale 17 marzo 2021, n. 3
ActionActionh''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 6
ActionActioni''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 7
ActionActionj''') Legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8
ActionActionk''') Legge provinciale 19 agosto 2021, n. 9
ActionActionl''') Legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 11
ActionActionm''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 15
ActionActionn''') Legge provinciale 23 dicembre 2021, n. 16
ActionActiono''') Legge provinciale 10 gennaio 2022, n. 1
ActionActionp''') Legge provinciale 14 marzo 2022, n. 2
ActionActionq''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 7
ActionActionr''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 8
ActionActions''') Legge provinciale 3 agosto 2022, n. 9
ActionActiont''') Legge provinciale 18 ottobre 2022, n. 13
ActionActionu''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 16
ActionActionv''') Legge provinciale 23 dicembre 2022, n. 17
ActionActionw''') Legge provinciale 9 gennaio 2023, n. 1
ActionActionx''') Legge provinciale 13 marzo 2023, n. 5
ActionActiony''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 16
ActionActionz''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 17
ActionActiona'''') Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 18
ActionActionb'''') Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 22
ActionActionc'''') Legge provinciale 19 settembre 2023, n. 23
ActionActiond'''') Legge provinciale 26 marzo 2024, n. 1
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico