(1) Il comma 5/bis dell’articolo 36 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:
“5/bis La Giunta provinciale emana provvedimenti per limitare gli accessi non urgenti ai servizi di pronto soccorso negli ospedali. Nel rispetto della normativa statale, tali provvedimenti possono riguardare anche la partecipazione al costo delle prestazioni e l’entità della compartecipazione a carico delle persone assistite non esentate dalle disposizioni statali vigenti.”