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g) Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 121)
Codice del commercio

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1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 5 dicembre 2019, n. 49.

Art. 15 (Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita)

(1) L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio e alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche.

(2) La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico delle grandi strutture di vendita è soggetta – a superficie di vendita complessiva invariata – a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune competente per territorio, sempre che l’esercizio sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa provinciale in materia di grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1.

(3) La sospensione e la cessazione dell’attività nonché la riduzione della superficie di vendita delle grandi strutture di vendita sono soggette a comunicazione da inoltrare al Comune competente per territorio. 15)

(4) Le grandi strutture di vendita sono attivate per almeno due terzi della superficie di vendita autorizzata nel termine di decadenza di tre anni dal rilascio dell’autorizzazione. Il Comune ha facoltà di prorogare il termine in caso di comprovata necessità e su motivata richiesta dell’interessato/dell’interessata, da presentarsi entro la scadenza del termine di attivazione.

(5) La mancata attivazione della struttura ai sensi del comma 4, comporta la decadenza dall’autorizzazione rilasciata.

(6) Il termine di attivazione di cui al comma 4 è sospeso in caso di apertura di un contenzioso relativo alla grande struttura di vendita o per altre ragioni oggettive non imputabili al/alla titolare dell’autorizzazione.

(7) In caso di sospensione dell’attività della grande struttura di vendita per un periodo superiore a due anni continuativi il Comune ritira l’autorizzazione, salvo concedere una proroga in caso di comprovata necessità e a seguito di motivata istanza.

(8) L’autorizzazione commerciale è rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio per il relativo immobile.

15)
L'art. 15, comma 3, è stato così modificato dall'art. 20, comma 2, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
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