(1) L’apertura e il trasferimento di sede di punti vendita esclusivi e non esclusivi della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune competente per territorio.
(2) Qualora nel territorio comunale non esistano punti vendita, l’attività può essere esercitata anche da esercizi commerciali diversi da quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i).