(1) La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:
- nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento a tutte le diverse testate;
- i punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell’ambito della tipologia di quotidiani e/o periodici dagli stessi prescelti per la vendita;
- i punti vendita esclusivi e non esclusivi prevedono un adeguato spazio espositivo per le testate in vendita;
- il prezzo del prodotto editoriale è stabilito dall’editore e non può subire variazioni in relazione alla tipologia del punto vendita;
- le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, così come ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, sono identiche per tutte le tipologie di punto vendita;
- gli/le edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall’editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
- g) è vietata l’esposizione al pubblico di quotidiani, periodici e altro materiale a contenuto pornografico.
(2) Le condizioni e modalità di cui al comma 1 si applicano anche alla stampa estera posta in vendita nel territorio provinciale.
(3) Fermi restando gli obblighi previsti per gli/le edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, l’ingiustificata mancata fornitura ovvero la fornitura - da parte del distributore - ingiustificata per eccesso o difetto rispetto alla domanda, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
(4) Nelle zone in cui la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo geograficamente più vicino, stipulando con esso uno specifico accordo di fornitura. Sulla base di un analogo accordo, i punti vendita esclusivi possono rifornire anche gli esercizi commerciali che richiedano la fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attività.
(5) Le imprese di distribuzione dei prodotti editoriali operanti a livello provinciale garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali. La fornitura non può essere vincolata a servizi, costi o prestazioni aggiuntivi a carico del rivenditore.
(6) Le imprese di distribuzione operanti a livello provinciale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e periodici adeguate, per tipologia e quantità, volte a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio. Le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto a tali esigenze possono essere rifiutate o restituite anticipatamente dall’edicolante senza alcuna limitazione temporale.
(7) La Provincia autonoma di Bolzano promuove la consultazione e il confronto fra le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale.