(1) Nel testo italiano della lettera f) del comma 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, le parole “ed esterni” sono sostituite dalle parole “e in uscita”.
(2) La lettera m) del comma 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita:
“m) eventuale assegnazione della registrazione di protocollo ad una o più strutture organizzative destinatarie del documento;”.
(3) Dopo il comma 3 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 3/bis:
“3/bis. Il caricamento del documento informatico nel registro di protocollo è contestuale alla protocollazione.“
(4) Dopo il comma 7 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 8:
“8. La protocollazione certifica l’ingresso e l’uscita dei documenti.“