(1) Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:
“1. L’amministratore del registro di protocollo ha accesso a tutte le protocollazioni del registro di protocollo di appartenenza, gestisce le utenze key-user, la struttura dell’organigramma e le tabelle di configurazione ed effettua l’importazione di registri di emergenza nel registro di protocollo.”