(1) L’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, è così sostituito:
“Art. 21 (Fascicolo digitale del personale)
1. I documenti e la documentazione concernenti il rapporto di lavoro del personale sono depositati nel fascicolo digitale del personale e non sono trasmessi per posta.
2. Il fascicolo digitale del personale provinciale e del personale dirigente, docente e ispettivo delle scuole a carattere statale viene alimentato dalle strutture organizzative provinciali e dalle direzioni scolastiche preposte all’amministrazione del personale, nel limite delle competenze loro assegnate.
3. I fascicoli del personale preesistenti all’introduzione del fascicolo digitale del personale confluiscono in quest’ultimo.
4. I fascicoli digitali dei singoli dipendenti sono accessibili esclusivamente a questi ultimi.”