(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 6/bis del decreto del Presidente della Provincia 19 giugno 2015, n. 17, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 2 e 3:
“2. Il/La responsabile della gestione documentale ha accesso a tutte le protocollazioni del corrispondente registro.
3. Il/La responsabile della prevenzione della corruzione per l’Amministrazione provinciale ha accesso a tutte le protocollazioni del corrispondente registro.”