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e) Decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2018, n. 391)
Regolamento di esecuzione dell’”Ordinamento delle organizzazioni turistiche”

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1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 10 gennaio 2019, n. 2.

ALLEGATO A
Statuto dell’associazione turistica

 

Art. 1
Denominazione e sede

1. È costituita un’associazione denominata “Associazione turistica _______”, in tedesco “Tourismusverein _______”, di seguito denominata “Associazione”. L’Associazione svolge la propria attività nel territorio del Comune/dei Comuni di_______ e ha sede legale in _______.

Art. 2
Finalità dell’Associazione

1. Allo scopo di promuovere il turismo nella propria zona di competenza, l’Associazione si propone i compiti e le finalità seguenti:

  1. istituire e condurre servizi di informazione e di assistenza turistica, nonché la mediazione di servizi turistici;
  2. promuovere e attuare manifestazioni e altre iniziative di prevalente interesse turistico, nonché pubblicizzare manifestazioni locali;
  3. realizzare attività di marketing in accordo con IDM;
  4. elaborare con IDM studi, rilevazioni e ricerche in ambito turistico;
  5. valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico;
  6. promuovere e gestire impianti e servizi di prevalente interesse turistico, a condizione che quote ed acquisti siano rispettivamente acquistate ed effettuati solo tramite fondi propri;
  7. rappresentare un punto di riferimento per altri operatori economici e per i rappresentanti dei settori economici del turismo nell’ambito dei loro compiti principali;
  8. promuovere i valori del marchio Alto Adige;
  9. promuovere i marchi locali, d’intesa e in collaborazione con IDM e il marchio Alto Adige;
  10. svolgere di comune accordo i compiti ad essa delegati dalla Provincia o dal comune competente.

2. L’Associazione non persegue scopi di lucro. Eventuali entrate ed eccedenze vengono impiegate per il raggiungimento dello scopo associativo.

Art. 3
Durata dell’Associazione e dell’esercizio finanziario - Patrimonio sociale

1. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.

2. L’esercizio finanziario dell’Associazione coincide con l’anno solare.

3. Il patrimonio sociale è costituito:

  1. da beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 4
Entrate

1. Le entrate sono costituite:

  1. dalle quote sociali annue e da altri contributi obbligatori;
  2. dai contributi e dalle sovvenzioni di enti, imprese, associazioni e privati;
  3. dall’imposta comunale di soggiorno e dalla quota dell’imposta di soggiorno in ville, appartamenti e alloggi in genere;
  4. dai proventi patrimoniali;
  5. dalle entrate derivanti da manifestazioni e dall’attività di gestione;
  6. dalle entrate derivanti da eventuali attività commerciali;
  7. da eventuali donazioni e lasciti.

Art. 5
Soci

1. Possono divenire soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni senza personalità giuridica, interessate allo scopo associativo e disposte a sostenerlo. Si distingue tra:

  1. soci ordinari;
  2. soci onorari.

2. Sono soci ordinari tutti coloro che sono ammessi ai sensi dell’articolo 6 e iscritti nel libro dei soci.

3. Possono essere nominati soci onorari coloro che si sono distinti con prestazioni particolarmente meritevoli per le finalità dell’Associazione. La carica di socio onorario è conferita con deliberazione dell’assemblea generale. I soci onorari che pagano la quota sociale annua hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Art. 6
Ammissione dei soci

1. Per l’ammissione in qualità di socio ordinario è necessario presentare un’apposita domanda scritta al consiglio direttivo. La domanda è da ritenersi accolta se entro 60 giorni dalla sua presentazione non viene comunicato per iscritto il diniego del consiglio direttivo. Il diniego deve essere motivato.

Art. 7
Diritti e doveri dei soci

1. Ogni socio ha il diritto:

  1. di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee generali e di presentare mozioni;
  2. di elettorato attivo e passivo.

2. Ogni socio ha il dovere:

  1. di rispettare le norme dello statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi dell’Associazione;
  2. di promuovere le finalità dell’Associazione;
  3. di versare nei termini la quota sociale annua e gli altri contributi obbligatori nella misura stabilita dall’assemblea generale.

Art. 8
Cessazione della qualità di socio

1. La qualità di socio cessa per:

  1. causa di morte;
  2. recesso o rinuncia;
  3. esclusione, per mancato pagamento della quota sociale annua e dei contributi obbligatori, o per grave violazione delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni dell’Associazione;
  4. comportamento contrario agli interessi o agli scopi dell’Associazione;
  5. scioglimento o liquidazione dell’Associazione.

2. Il socio uscente non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione e non può ripetere i contributi versati.

Art. 9
Recesso del socio

1. Il recesso deve essere comunicato all’Associazione per iscritto almeno tre mesi prima del termine dell’esercizio finanziario e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno successivo.

Art. 10
Esclusione del socio

1. L’esclusione del socio ha luogo con deliberazione motivata dell’assemblea generale. Contro la decisione dell’assemblea generale l’interessato/interessata può presentare ricorso al collegio arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il collegio arbitrale decide entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso. Resta salva la possibilità di presentare ricorso contro la deliberazione di esclusione all’autorità giudiziaria.

Art. 11
Organi

1. Sono organi dell’Associazione:

  1. l’assemblea generale;
  2. il consiglio direttivo e l’eventuale comitato esecutivo nominato nel suo seno;
  3. il/la presidente;
  4. il collegio dei revisori dei conti.

Art. 12
Assemblea generale

1. All’assemblea generale possono partecipare tutti i soci dell’Associazione. Hanno diritto al voto solo i soci che abbiano versato per intero la prescritta quota sociale annua e gli altri contributi obbligatori, e che siano soci da almeno un mese. Le deliberazioni legittime e adottate in conformità allo statuto obbligano tutti i soci.

2. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio, dal coniuge o da un/una parente entro il secondo grado.

3. Ogni socio può rappresentare non più di due soci.

4. La delega non può essere rilasciata in bianco, ossia senza l’indicazione del nome del rappresentante.

5. L’assemblea generale è ordinaria o straordinaria.

6. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno ed è competente per:

  1. la definizione delle direttive per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
  2. la determinazione del numero dei componenti del consiglio direttivo;
  3. l’elezione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti;
  4. l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
  5. l’approvazione del programma delle attività e della relazione sulle attività;
  6. l’approvazione dei regolamenti interni;
  7. la determinazione della quota sociale annua e degli altri contributi obbligatori;
  8. il conferimento della carica di socio onorario;
  9. l’esclusione dei soci;
  10. tutte le questioni che vengano sottoposte a deliberazione dal consiglio direttivo o dai soci;
  11. la determinazione dell’indennità di rappresentanza spettante al/alla presidente.

7. L’assemblea straordinaria delibera in ordine a:

  1. modifiche dello statuto;
  2. scioglimento dell’Associazione;
  3. nomina e revoca dei liquidatori.

Art. 13
Convocazione e validità dell’assemblea e votazione

1. L’assemblea generale è convocata almeno una volta all’anno dal/dalla presidente. La convocazione deve avvenire per iscritto (anche via e-mail) almeno dieci giorni prima dell’adunanza con indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere indetta a distanza di almeno un’ora dalla prima. L’assemblea è inoltre convocata a richiesta della maggioranza del consiglio direttivo o di un decimo dei soci. In questo caso la convocazione deve avvenire entro cinque giorni e l’adunanza aver luogo entro 20 giorni dalla richiesta.

2. L’assemblea è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni concernenti modifiche allo statuto sono adottate con il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto intervenuti o rappresentati. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole di tre quarti dei soci.

5. Le deliberazioni concernenti persone o per le quali sia fatta richiesta da almeno un quarto dei presenti sono adottate a scrutinio segreto; tutte le altre sono adottate per alzata di mano. Le elezioni si svolgono, di norma, a scrutinio segreto.

6. Di ogni assemblea è redatto un verbale, sottoscritto dal/dalla presidente e dal segretario/dalla segretaria. Il verbale delle elezioni è sottoscritto anche dagli scrutatori/dalle scrutatrici.

Art. 14
Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da almeno 5 e al massimo 15 membri, eletti dall’assemblea generale a maggioranza semplice per la durata di quattro anni. Nell’elezione il numero dei voti di preferenza non può superare la metà dei membri da eleggere.

2. Se il consiglio direttivo è composto da nove o più membri, un terzo di essi deve essere rappresentato da imprenditori alberghieri. Devono inoltre essere rappresentati nel consiglio direttivo, con almeno un membro per ciascuna categoria, gli affittacamere privati o gli operatori agrituristici, i commercianti e - limitatamente alle località di turismo invernale - i gestori di impianti di risalita o le scuole di sci. Le rappresentanze locali delle relative associazioni professionali di categoria hanno il diritto di proporre per l’elezione i candidati/le candidate appartenenti alla propria categoria.

3. Del consiglio direttivo fanno inoltre parte, di diritto, il/la presidente del gruppo locale dell’associazione più rappresentativa delle strutture ricettive di carattere alberghiero o un membro del comitato locale da lui/lei delegato. Nel caso in cui l’Associazione comprenda più comuni, per il consiglio direttivo viene nominato soltanto un membro di diritto. In caso di mancato accordo fra i comitati locali è membro di diritto il/la presidente – o altro membro da lui/lei delegato – del comitato locale del comune che ha registrato il maggior numero di pernottamenti. Il membro di diritto di cui al presente comma non ha diritto di voto.

4. Il consiglio direttivo può cooptare al massimo due ulteriori membri senza diritto di voto.

5. I membri del consiglio direttivo uscenti per qualsiasi motivo sono sostituiti, nella misura massima di un terzo, da coloro che nelle elezioni figurano, per numero di voti ricevuti, immediatamente dopo i membri eletti; se i membri uscenti sono più di un terzo dovranno essere indette nuove elezioni.

6. Le riunioni del consiglio direttivo sono indette per iscritto (anche via e-mail), con almeno tre giorni di preavviso, fornendo indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora. Il consiglio direttivo è convocato dal/dalla presidente ogni qual volta lo ritenga necessario oppure quando sia richiesto da almeno un terzo dei membri del consiglio stesso. In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato con un preavviso minore, ma comunque di almeno 24 ore.

7. Il consiglio direttivo adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice in presenza di almeno la metà dei membri.

8. Delle riunioni del consiglio direttivo è redatto un verbale sottoscritto dal/dalla presidente e dal segretario/dalla segretaria.

Art. 15
Compiti del consiglio direttivo

1. Al consiglio direttivo spetta:

  1. l’amministrazione dell’Associazione;
  2. l’elezione del/della presidente, del/della vicepresidente nonché dell’eventuale comitato esecutivo;
  3. la decisione in merito all’ammissione dei soci;
  4. la redazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e la loro presentazione alla successiva assemblea generale per l’approvazione;
  5. l’elaborazione di proposte e mozioni da presentare all’assemblea generale;
  6. l’assunzione di collaboratori e collaboratrici;
  7. la determinazione dei compiti e delle competenze del direttore/della direttrice o del gestore/della gestrice;
  8. l’emanazione di direttive per la conduzione degli uffici di informazione;
  9. l’adozione di tutte le deliberazioni riguardanti le questioni non riservate all’assemblea generale.

Art. 16
Comitato esecutivo

1. Il consiglio direttivo può nominare, nel suo seno, un comitato esecutivo composto da minimo tre, massimo cinque membri, cui può delegare le competenze espressamente specificate con apposita deliberazione. Tale comitato esecutivo è presieduto dal/dalla presidente del consiglio direttivo.

Art. 17
Presidente

1. Il/La presidente è eletto/eletta in seno al consiglio direttivo in presenza di almeno due terzi dei membri e a maggioranza assoluta dei presenti. Se dopo due votazioni nessun candidato/nessuna candidata ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede a un ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. La stessa procedura è seguita anche per l’elezione del/della vicepresidente che sostituisce il/la presidente in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Una elezione con tale procedura è possibile per al massimo tre mandati consecutivi, dopodiché è necessaria una maggioranza di due terzi.

2. Il/La presidente rappresenta l’Associazione in giudizio e nei confronti di terzi; convoca l’assemblea generale, il consiglio direttivo e il comitato esecutivo e li presiede.

Art. 18
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un massimo di tre membri effettivi eletti dall’assemblea generale per la durata di quattro anni. Se il collegio è composto da due o tre membri, almeno uno di essi deve essere un imprenditore alberghiero/un’imprenditrice alberghiera. I membri del collegio dei revisori dei conti o il revisore unico/la revisora unica possono non essere soci dell’Associazione e partecipano alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee generali con voto consultivo. Se è composto da due o tre membri, il collegio dei revisori elegge nel suo seno un/una presidente, tenendo conto della specifica qualificazione richiesta. 5)

2. Il collegio dei revisori dei conti compie tutte le verifiche per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria e al termine dell’esercizio stende una relazione sul rendiconto.

Art. 19
Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie tra i soci e l’Associazione o tra i soci stessi in merito all’interpretazione o all’applicazione dello statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni dell’assemblea generale e del consiglio direttivo, e in generale tutte le controversie connesse alla qualità di socio, anche se una delle parti non fa parte dell’Associazione, sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale.

2. Il collegio arbitrale è istituito caso per caso con la seguente procedura: ciascuna delle parti nomina un arbitro; successivamente i due arbitri scelgono di comune accordo il terzo arbitro, che presiederà il collegio. La sede del collegio è determinata dalla maggioranza degli arbitri. Ogni parte è tenuta, in concomitanza con la nomina del proprio arbitro, a comunicare all’altra - mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC) - la dichiarazione incondizionata di accettazione firmata dall’arbitro stesso. Se entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione la controparte non provvede alla nomina del proprio arbitro secondo il procedimento sopra indicato, l’arbitro è nominato dall’assessore/dall’assessora provinciale competente in materia di turismo. Se, entro dieci giorni, i due arbitri non trovano un accordo sulla scelta del terzo arbitro quale presidente del collegio, o se entro lo stesso termine il nome di quest’ultimo non è comunicato alle parti con nota firmata da tutti e tre gli arbitri, il terzo arbitro è nominato dall’assessore/dall’assessora provinciale competente in materia di turismo. La firma della nota suddetta da parte del terzo arbitro vale come dichiarazione incondizionata di accettazione.

3. Gli arbitri devono decidere entro 90 giorni. Non è richiesta alcuna formalità per il procedimento, salvo il rispetto delle norme sul contraddittorio.

4. Spetta agli arbitri determinare i costi del procedimento.

Art. 20
Indennità di rappresentanza

1. I membri del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti – eccettuato il membro iscritto all’albo professionale dei revisori dei conti o dei commercialisti – e del collegio arbitrale nonché il/la presidente svolgono le proprie funzioni a titolo onorifico.

2. L’assemblea generale può tuttavia riconoscere al/alla presidente una indennità di rappresentanza.

Art. 21
Scioglimento dell’Associazione

1. L’assemblea generale che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori, che svolgeranno tutte le incombenze connesse con lo scioglimento.

Art. 22
Devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento dell’Associazione o di sua cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 4 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, il patrimonio dell’Associazione è destinato al comune o ai comuni competenti per territorio, a condizione che sia devoluto all’eventuale organizzazione turistica subentrante.

Art. 23
Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

5)
L'art. 18, comma 1, dell'allegato A, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 14 settembre 2020, n. 33.
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