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e) Decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2018, n. 391)
Regolamento di esecuzione dell’”Ordinamento delle organizzazioni turistiche”

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1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 10 gennaio 2019, n. 2.

ALLEGATO B
Statuto della società cooperativa turistica

Capo I

Denominazione, sede e durata

Art. 1
Denominazione e sede

1. È costituita la società cooperativa denominata “Società cooperativa turistica_____________”, in tedesco “Tourismusgenossenschaft _____________”, di seguito denominata “Società cooperativa”. La Società cooperativa svolge la propria attività nel territorio del Comune/dei Comuni di _______ e ha sede legale in _______.

2. Con deliberazione del consiglio di amministrazione la Società cooperativa può istituire succursali nella propria zona di competenza.

Art. 2
Durata

1. La durata della Società cooperativa è fissata fino al _____________ e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Capo II

Scopo e oggetto

Art. 3
Scopo mutualistico

1. La Società cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di speculazione privata e ha lo scopo di sostenere, consigliare e promuovere al meglio i soci nel settore del turismo nella propria zona di competenza.

2. La Società cooperativa può operare anche con soggetti terzi.

Art. 4
Oggetto sociale

1. Considerati il proprio scopo mutualistico, come definito all’articolo 3, nonché i requisiti e gli interessi dei soci di cui all’articolo 5, la Società cooperativa ha per oggetto l’esercizio delle seguenti attività:

  1. istituire e condurre servizi di informazione e di assistenza turistica, nonché la mediazione di servizi turistici;
  2. promuovere e attuare manifestazioni e altre iniziative di prevalente interesse turistico, nonché pubblicizzare manifestazioni locali;
  3. realizzare attività di marketing in accordo con IDM;
  4. elaborare con IDM studi, rilevazioni e ricerche in ambito turistico;
  5. valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico;
  6. promuovere e gestire impianti e servizi di prevalente interesse turistico, a condizione che quote e acquisti siano rispettivamente acquistate ed effettuati solo tramite fondi propri;
  7. rappresentare un punto di riferimento per altri operatori economici e per i rappresentanti dei settori economici del turismo nell’ambito dei loro compiti principali;
  8. promuovere i valori del marchio Alto Adige;
  9. promuovere i marchi locali, d’intesa e in collaborazione con IDM e il marchio Alto Adige;
  10. svolgere di comune accordo i compiti ad essa delegati dalla Provincia o dal comune competente.

2. La Società cooperativa non persegue scopi di lucro. Eventuali entrate ed eccedenze vengono impiegate per il raggiungimento dello scopo sociale.

3. La Società cooperativa può compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dello scopo sociale.

4. La Società cooperativa può ricevere dai soci prestiti finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla normativa vigente. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento interno.

Capo III

Soci

Art. 5
Soci

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Possono assumere la qualifica di socio le persone fisiche e giuridiche, nonché le associazioni senza personalità giuridica, interessate allo sviluppo del turismo nella zona di competenza della Società cooperativa e in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 6
Domanda di ammissione

1. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al consiglio di amministrazione una domanda contenente,

  1. in caso di persona fisica:
    1. l’indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
    2. l'indicazione dell’effettiva attività svolta;
    3. l'ammontare del capitale da sottoscrivere;
    4. la dichiarazione con la quale attesta di conoscere e accettare il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
    5. l’espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale;
  2. in caso di persona giuridica o di associazioni senza personalità giuridica, oltre a quanto previsto dai numeri 2), 3), 4) e 5) della lettera a):
    1. l’indicazione della ragione sociale o denominazione, della forma giuridica e della sede legale;
    2. l’indicazione della deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
    3. l’indicazione della qualità della persona che sottoscrive la domanda.

2. Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti, delibera sulla domanda in base a criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.

3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata senza ritardo, a cura degli amministratori/delle amministratrici, nel libro dei soci.

4. In caso di rigetto della domanda, il consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea dei soci. Questa, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prossima successiva convocazione.

6. Il consiglio di amministrazione illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allegata al bilancio.

Art. 7
Diritti e obblighi del socio

1. Ogni socio ha il diritto:

  1. di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee dei soci e di presentare mozioni;
  2. di elettorato attivo e passivo.

2. Fermi restando tutti gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono tenuti a:

  1. a versare, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione:
    1. la quota capitale sottoscritta;
    2. la quota sociale annua e gli altri contributi obbligatori nella misura stabilita dall’assemblea dei soci;
  2. a rispettare le norme dello statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali della Società cooperativa;
  3. a promuovere le finalità della Società cooperativa.

Art. 8
Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:

  1. per recesso, esclusione o morte, se il socio/la socia è una persona fisica;
  2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9
Recesso del socio

1. Il socio può recedere dalla Società cooperativa in qualsiasi momento.

2. La domanda di recesso deve essere comunicata alla Società cooperativa con raccomandata o mediante posta elettronica certificata (PEC). Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

3. Per quanto riguarda il rapporto sociale il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

4. Per i rapporti mutualistici tra socio e Società cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia il consiglio di amministrazione può, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10
Esclusione del socio

1. L'esclusione può essere deliberata dall’assemblea dei soci, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

  1. che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento dello scopo sociale, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
  2. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  3. che non osservi lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, salva la facoltà del consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
  4. che, previa intimazione da parte del consiglio di amministrazione, che assegna un termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del capitale sottoscritto o al pagamento delle somme dovute alla Società cooperativa a qualsiasi titolo;
  5. che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Società cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione.

2. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione; resta salva la facoltà di proporre opposizione all’autorità giudiziaria. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

3. L’esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori/delle amministratrici.

Art. 11
Morte del socio

1. In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata, nella misura e con le modalità di cui all’articolo 12.

2. Nell’ipotesi di più eredi o legatari gli stessi, entro sei mesi dalla data del decesso del socio, dovranno indicare chi fra loro li rappresenterà di fronte alla Società cooperativa.

3. In difetto di tale designazione si applica l’articolo 2347, commi 2 e 3, del codice civile.

4. Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società cooperativa possono subentrare, a richiesta, nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione del consiglio di amministrazione, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui all’articolo 6. In mancanza si provvede alla liquidazione secondo quanto previsto dall’articolo 12.

5. In caso di pluralità di eredi o legatari, questi devono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori e la Società cooperativa consenta la divisione. La società cooperativa decide secondo le modalità previste dall’articolo 6.

6. In caso di decisione negativa o in mancanza di subentro da parte di uno solo dei successori, si procede alla liquidazione secondo quanto previsto dall’articolo 12.

Art. 12
Liquidazione

1. I soci receduti o esclusi hanno diritto esclusivamente al rimborso della quota effettivamente versata. La liquidazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

2. Il pagamento è eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Capo IV

Patrimonio ed esercizio sociale

Art. 13
Patrimonio sociale

1. Il patrimonio della Società cooperativa è costituito:

  1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote sociali. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può superare i limiti di legge;
  2. dalla riserva legale indivisibile, formata con gli utili derivanti dalla riserva volontaria e da ogni altra riserva;
  3. dalla riserva volontaria, nonché da ogni altra riserva.

2. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società cooperativa.

3. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute con effetto verso la Società cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

4. Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata (PEC), fornendo in merito all’acquirente le indicazioni previste dall’articolo 6.

5. Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione al trasferimento della quota deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

6. Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione; resta salva la facoltà di proporre opposizione all’autorità giudiziaria.

Art. 14
Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

3. Il progetto di bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni se viene redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Società cooperativa, segnalate dal consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

4. L’assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

  1. a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
  2. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modifiche, nella misura prevista dalla legge medesima.

5. Ferme restando le riserve legali l’assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili alla costituzione di altre riserve indivisibili.

Capo V

Organi sociali

Art. 15
Organi

1. Sono organi della Società cooperativa:

  1. l’assemblea dei soci;
  2. il consiglio di amministrazione e l’eventuale comitato esecutivo nominato nel suo seno;
  3. il/la presidente;
  4. l’organo di controllo.

Art. 16
Assemblea dei soci

1. L’assemblea dei soci, cui possono partecipare tutti i soci della Società cooperativa, è convocata almeno una volta all’anno dal/dalla presidente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo ai sensi di legge, da inviare ai soci almeno dieci giorni prima dell’adunanza. L’avviso contiene l'ordine del giorno, il luogo (la sede sociale o altrove, purché nella Provincia di Bolzano), la data e l’ora della prima e della seconda convocazione; quest’ultima deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

2. L'assemblea dei soci è inoltre convocata su richiesta della maggioranza del consiglio di amministrazione o di un decimo dei soci. In questo caso la convocazione avviene entro cinque giorni e l'adunanza ha luogo entro 20 giorni dalla richiesta.

3. In prima convocazione l’assemblea dei soci è validamente costituita quando siano intervenuti o rappresentati almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

4. In seconda convocazione, l’assemblea dei soci è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti o rappresentati.

5. In mancanza dell'adempimento delle formalità prescritte per la convocazione, l'assemblea dei soci si reputa validamente costituita quando siano intervenuti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori/delle amministratrici e dell’organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto intervenuti o rappresentati.

7. Per la validità delle deliberazioni concernenti la modificazione dello statuto è necessario il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto intervenuti o rappresentati. Per deliberare lo scioglimento della Società cooperativa è necessario il voto favorevole di tre quarti dei soci.

8. Per le votazioni si procede col sistema dell’alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.

9. Le cariche sociali sono elette a maggioranza semplice; alla votazione si procede in forma scritta. Il numero dei voti di preferenza non può superare la metà dei membri da eleggere.

10. Di ogni assemblea dei soci deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal/dalla presidente e dal segretario/dalla segretaria. Il verbale delle elezioni deve essere sottoscritto anche dagli scrutatori/dalle scrutatrici.

Art. 17
Voto

1. Nell’assemblea dei soci hanno diritto al voto gli iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto, della quota sociale annua e degli altri contributi obbligatori.

2. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

3. Ciascun socio può rappresentare non più di due soci.

4. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’assemblea dei soci anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano nell’impresa.

5. La delega deve essere scritta e non può essere rilasciata in bianco, ossia senza l’indicazione del nome del rappresentante.

Art. 18
Funzioni dell’assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all'anno ed è competente per:

  1. la determinazione delle direttive per il raggiungimento delle finalità della Società cooperativa;
  2. la determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
  3. l'elezione del consiglio di amministrazione e dell’organo di controllo;
  4. l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione;
  5. l’approvazione del programma delle attività e della relazione sulle attività;
  6. la determinazione della quota sociale annua e degli altri contributi obbligatori;
  7. l'esclusione dei soci;
  8. tutte le questioni che vengano sottoposte a deliberazione dal consiglio di amministrazione o dai soci;
  9. la determinazione dell'indennità di rappresentanza spettante al/alla presidente e il compenso spettante ai componenti dell’organo di controllo;
  10. l’approvazione dei regolamenti interni;
  11. la modifica dello statuto;
  12. lo scioglimento della Società cooperativa;
  13. la nomina e la revoca dei liquidatori;
  14. l’adozione delle deliberazioni su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

Art. 19
Presidenza dell’assemblea dei soci

1. L'assemblea dei soci è presieduta dal/dalla presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal/dalla vicepresidente o, in assenza anche di quest’ultimo/quest’ultima, dalla persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza dei voti dei presenti.

2. L’assemblea dei soci provvede alla nomina di un segretario/una segretaria, che può anche non essere un socio/una socia. La nomina del segretario/della segretaria non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio/una notaia.

Art. 20
Consiglio di amministrazione

1. La Società cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 5 e un massimo di 15 membri eletti dall’assemblea dei soci. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione è fissato dall’assemblea dei soci. In caso di nove o più membri, il consiglio di amministrazione è composto, almeno, da:

  1. per un terzo, imprenditori alberghieri /imprenditrici alberghiere, di cui uno/una proveniente dalla zona del comune di _____________ e uno/una dalla zona del comune di _____________,
  2. un/una rappresentante degli affittacamere privati o degli operatori agrituristici;
  3. un/una rappresentante dei commercianti;
  4. un/una rappresentante degli artigiani, a condizione che almeno un terzo degli artigiani/delle artigiane della zona di competenza siano soci/socie della Società cooperativa;
  5. limitatamente alle località di turismo invernale, un/una rappresentante degli impianti di risalita o delle scuole di sci,
  6. un/una rappresentante dell’associazione più rappresentativa delle strutture ricettive di carattere alberghiero.

2. Le rappresentanze locali delle relative associazioni professionali di categoria hanno il diritto di proporre per l’elezione i candidati/le candidate appartenenti alla propria categoria. Le proposte devono essere presentate per iscritto almeno cinque giorni prima delle elezioni. In caso contrario decade ogni diritto di essere rappresentati nel consiglio di amministrazione.

3. La maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere eletta tra i soci della Società cooperativa o tra le persone indicate dai soci persone giuridiche della Società cooperativa.

4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri il/la presidente e un/una vicepresidente.

5. Il consiglio di amministrazione rimane in carica per tre anni e decade il giorno in cui l’assemblea dei soci approva il bilancio relativo all’ultimo esercizio di carica.

6. I membri del consiglio di amministrazione uscenti per qualsiasi motivo sono sostituiti, nella misura massima di un terzo, da coloro che nelle elezioni figurano, per numero di voti ricevuti, immediatamente dopo i membri eletti; se i membri uscenti sono più di un terzo dovranno essere indette nuove elezioni.

Art. 21
Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal/dalla presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri.

2. La convocazione è fatta dal/dalla presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, tramite e-mail in modo che gli amministratori/le amministratrici e l’organo di controllo ne siano informati almeno 24 ore prima della riunione. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora dell’adunanza.

3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide quando vi interviene la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti presenti.

4. Delle riunioni del consiglio di amministrazione è redatto un verbale sottoscritto dal/dalla presidente e dal segretario/dalla segretaria.

Art. 22
Compiti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società cooperativa, esclusi quelli riservati all’assemblea dei soci dalla legge.

2. Al consiglio di amministrazione spetta:

  1. l’amministrazione della Società cooperativa;
  2. l’elezione del/della presidente, del/della vicepresidente nonché dell’eventuale comitato esecutivo;
  3. la decisione in merito all'ammissione e al recesso dei soci;
  4. la redazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e la loro presentazione alla successiva assemblea dei soci per l’approvazione;
  5. l’elaborazione di proposte e mozioni all'assemblea dei soci;
  6. l’assunzione di collaboratori/collaboratrici;
  7. la determinazione dei compiti e delle competenze del direttore/della direttrice o del gestore/della gestrice;
  8. l’emanazione di direttive per la conduzione degli uffici di informazione;
  9. l'adozione di tutte le deliberazioni riguardanti le questioni non riservate all'assemblea dei soci.

Art. 23
Comitato esecutivo

1. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione e recesso dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, a un comitato esecutivo, nominato nel suo seno, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

2. Il comitato esecutivo è composto da minimo tre, massimo cinque membri ed è presieduto dal/dalla presidente del consiglio di amministrazione.

3. Ogni sei mesi il comitato esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 24
Presidente

1. Il/la presidente è eletto/eletta in seno al consiglio di amministrazione con la presenza di almeno due terzi dei membri e a maggioranza assoluta dei presenti. Se dopo due votazioni nessun candidato/nessuna candidata ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede a un ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. La stessa procedura è seguita anche per l’elezione del/della vicepresidente, che in caso di impedimento o assenza sostituisce il/la presidente in tutte le sue funzioni. Una elezione con tale procedura è possibile per al massimo tre mandati consecutivi, dopodiché è necessaria una maggioranza di due terzi.

2. Il/La presidente convoca l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo, e li presiede.

3. Il/La presidente ha la rappresentanza della Società cooperativa in giudizio e di fronte ai terzi, pertanto è autorizzato/autorizzata a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, per i quali rilascia quietanza liberatoria.

4. Il/La presidente, previa apposita deliberazione del consiglio di amministrazione e osservando le norme di legge vigenti al riguardo, può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri amministratori/delle amministratrici oppure a terzi.

Art. 25
Organo di controllo

1. L’organo di controllo è nominato dall’assemblea dei soci, se prescritto dalla legge o se così deciso dall’assemblea stessa. 6)

2. L’organo di controllo resta in carica per tre esercizi e decade con l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I membri sono rieleggibili.

3. La retribuzione annuale dei componenti dell’organo di controllo è determinata dall’assemblea dei soci all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata della loro carica.

Capo VI

Scioglimento e liquidazione

Art. 26
Scioglimento anticipato

1. L'assemblea dei soci che dichiara lo scioglimento della Società cooperativa nomina uno o più liquidatori e ne stabilisce i poteri.

Art. 27
Devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento della Società cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera h), della legge provinciale n. 15/2017, in caso di scioglimento della Società cooperativa o di sua cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 4 della stessa legge, il capitale sociale e i dividenti eventualmente maturati sono destinati al comune o ai comuni competenti per territorio, a condizione che siano devoluti all’eventuale organizzazione turistica subentrante.

Capo VII

Disposizioni generali e finali

Art. 28
Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie tra i soci e la Società cooperativa o tra i soci stessi in merito all'interpretazione o all'applicazione dello statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione e in generale tutte le controversie connesse alla qualità di socio, anche se una delle parti non fa parte della Società cooperativa, sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale.

2. Il collegio arbitrale è costituito da tre arbitri, nominati dall'assessore/assessora provinciale competente in materia di turismo su richiesta della parte più diligente.

3. Gli arbitri devono decidere entro 90 giorni. Non è richiesta alcuna formalità per il procedimento, salvo il rispetto delle norme sul contraddittorio.

4. Spetta agli arbitri determinare i costi del procedimento.

Art. 29
Regolamenti interni

1. Per meglio disciplinare i rapporti tra la Società cooperativa e i soci, il consiglio di amministrazione può elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci. I regolamenti che riguardano lo svolgimento dell’attività mutualistica devono essere approvati dall’assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Nei regolamenti possono essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, ove costituiti.

Art. 30
Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

1. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere osservati. I divieti e gli obblighi previsti dall’articolo 2514 del codice civile vanno comunque osservati.

Art. 31
Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

2. Per quanto non previsto dal titolo VI del libro quinto del codice civile, contenente la disciplina delle società cooperative, si applicano, a norma dell’articolo 2519 del codice stesso, in quanto compatibili, le norme sulle società _______________ [per azioni/a responsabilità limitata].

6)
L'art. 25, comma 1, dell'allegato B, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 14 settembre 2020, n. 33.
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