(1) La funzione di controllo dell’Azienda speciale IDM di cui all’articolo 8, commi 1 e 2 della legge è esercitata nell’ambito dell’incontro annuale di coordinamento. In tale contesto viene redatto un verbale che è trasmesso alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo entro il 30 novembre di ogni anno.
(2) In caso accerti il mancato rispetto dei criteri di qualità, anche nel corso dell’anno, IDM trasmette la relativa relazione alla ripartizione provinciale competente in materia di turismo e al comune o ai comuni competenti.
(3) In caso di esito negativo del coordinamento o dei controlli di cui al presente articolo, l’assessore/l’assessora provinciale competente, sentite l’organizzazione turistica interessata e IDM, decide sull’assegnazione delle risorse dal bilancio provinciale.