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e) Decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2018, n. 391)
Regolamento di esecuzione dell’”Ordinamento delle organizzazioni turistiche”

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1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 10 gennaio 2019, n. 2.

ALLEGATO C
Regolamento operativo ed elettorale del collegio dei presidenti e del comitato tecnico

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1
Regolare costituzione

1. Il collegio dei presidenti e il comitato tecnico sono regolarmente costituiti se è presente la metà più uno dei rispettivi membri (in caso di decimali si arrotonda per eccesso).

Art. 2
Votazioni ed elezioni

1. Nell’ambito delle sedute del rispettivo organo i membri del collegio dei presidenti e del comitato tecnico possono chiedere che si voti sui punti all’ordine del giorno. Sull’accoglimento della richiesta di votazione si decide:

  1. a maggioranza dei diritti di voto, nel collegio dei presidenti;
  2. a maggioranza dei presenti, nel comitato tecnico.

2. Nel collegio dei presidenti i diritti di voto si calcolano, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, in base alla media dei pernottamenti degli ultimi tre anni turistici (dati ASTAT).

3. Nelle elezioni possono essere votati solo i candidati/le candidate che sono presenti o che dichiarano per iscritto di accettare l’eventuale elezione.

4. Le elezioni si svolgono di norma a scrutinio segreto, mediante scheda. Per un’elezione per alzata di mano è necessario l’accordo di tutti i membri dell’organo presenti.

Art. 3
Fine del mandato

1. Ferme restando le disposizioni speciali previste per i singoli organi, i mandati dei membri terminano con la nuova elezione che si tiene dopo la scadenza del mandato, con la morte, con la perdita dei requisiti oppure in seguito a recesso.

Capo II

Collegio dei presidenti

Art. 4
Convocazione

1. La seduta costituente del collegio dei presidenti è convocata dal/dalla manager della competente sede distaccata di IDM. Le ulteriori sedute sono indette dal/dalla presidente o dal suo sostituto/dalla sua sostituta in forma scritta (anche via e-mail). I membri del collegio devono essere informati al più tardi sette giorni prima della seduta circa il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno della stessa.

2. Se la metà più uno dei membri del collegio (in caso di decimali si arrotonda per eccesso) richiede una convocazione, la stessa deve essere effettuata, nel rispetto del preavviso di cui al comma 1, entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui si viene a conoscenza della richiesta.

Art. 5
Presentazione di punti per l’ordine del giorno

1. I membri del collegio dei presidenti hanno la facoltà di presentare ulteriori punti da inserire nell’ordine del giorno delle sedute. Tali ulteriori punti devono essere comunicati per iscritto (anche via e-mail) alla persona che convoca la seduta almeno 72 ore prima dell’inizio della stessa.

Art. 6
Disposizioni sulle maggioranze

1. Se non diversamente previsto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei diritti di voto presenti; le astensioni non vengono considerate. Le persone sono elette a maggioranza semplice dei diritti di voto.

2. Le deliberazioni sul programma annuale della competente sede distaccata di IDM così come quelle relative alla valutazione dell’attività svolta dal/dalla manager della sede distaccata di IDM sono valide se assunte con una maggioranza di almeno i due terzi dei diritti di voto presenti.

Art. 7
Modalità di elezione del/della presidente del collegio e del suo sostituto o della sua sostituta

1. L’elezione del/della presidente avviene con votazione separata a maggioranza assoluta dei diritti di voto presenti. Se nella prima votazione nessun candidato/nessuna candidata ottiene la maggioranza assoluta, si effettua un ballottaggio fra i primi due candidati: è eletto/eletta chi ottiene più voti al ballottaggio. In un’ulteriore votazione è eletto/eletta, secondo la stessa procedura, il sostituto/la sostituta. Nell’elezione del/della presidente o del suo sostituto/della sua sostituta può essere espressa, per ciascun diritto di voto, una preferenza.

Art. 8
Durata della carica

1. I membri del collegio dei presidenti, presidente incluso/inclusa, siedono nel collegio in ragione della rispettiva funzione e fintanto che la esercitano, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il/la presidente resta in carica per un massimo di quattro anni e può essere rieletto/rieletta. In ogni caso la funzione di presidente non può essere esercitata per più di due mandati di quattro anni ciascuno (quindi, in totale, per un massimo di otto anni).

3. La durata di quattro anni è da intendersi nel senso che il mandato viene esercitato fino alle elezioni successive, che si svolgono nel quarto anno solare dopo l’elezione precedente. Il/La presidente che si insedia nel corso di un mandato già iniziato resta in carica fino alle elezioni successive (pertanto non per quattro anni).

Art. 9
Revoca

1. Il collegio dei presidenti ha sempre la facoltà di procedere alla revoca di una persona dallo stesso eletta. Per la revoca è necessaria la presenza della metà più uno dei diritti di voto (in caso di decimali si arrotonda per eccesso) e il voto favorevole di due terzi dei presenti. Alle votazioni riguardanti la revoca di una persona, i membri del collegio devono essere presenti personalmente.

2. La convocazione della seduta il cui ordine del giorno prevede una revoca può essere effettuata anche dal sostituto o dalla sostituta del/della presidente.

Capo III

Comitato tecnico

Art. 10
Convocazione

1. Le sedute del comitato tecnico sono convocate dal/dalla manager della sede distaccata di IDM in forma scritta (anche tramite e-mail). I membri del comitato devono essere informati al più tardi sette giorni prima della seduta circa il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno della stessa.

2. Se la metà più uno dei membri del comitato (in caso di decimali si arrotonda per eccesso) richiede una convocazione, la stessa deve essere effettuata, nel rispetto del preavviso di cui al comma 1, entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui si viene a conoscenza della richiesta.

Art. 11
Disposizioni sulle maggioranze

1. Se non diversamente previsto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Le astensioni non vengono considerate.

Art. 12
Composizione e modalità di elezione

1. Il/La presidente del collegio dei presidenti è membro di diritto del comitato tecnico con diritto di voto. Un membro del comitato tecnico è designato direttamente dall’associazione più rappresentativa delle strutture ricettive di carattere alberghiero.

2. I restanti membri del comitato tecnico sono eletti dal collegio dei presidenti con votazioni distinte per ciascuna delle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 15/2017. Il diritto di proposta spetta unicamente ai membri del collegio dei presidenti, eccetto per i direttori/le direttrici delle organizzazioni turistiche di cui alla lettera b) e per il/la rappresentante a nomina diretta di cui alla lettera c). Durante l’elezione, per ogni diritto di voto può essere espresso un numero di preferenze pari alla metà delle persone da eleggere (in caso di decimali si arrotonda per eccesso).

3. La rosa di sei nominativi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 15/2017 è determinata tramite votazione di tutti i direttori e tutte le direttrici delle organizzazioni turistiche territorialmente competenti in una seduta convocata dalla competente sede distaccata di IDM. Per tale votazione ad ogni diritto di voto spetta l’indicazione di tre preferenze.

4. Per quanto riguarda gli eventuali membri di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 15/2017, il collegio dei presidenti delibera innanzitutto se eleggere nel comitato tecnico rappresentanti di tali categorie. Con un’ulteriore votazione il collegio determina il numero di tali rappresentanti. Infine si procede all’elezione, nella quale a ciascun diritto di voto spetta un numero di preferenze pari alla metà delle persone da eleggere (in caso di decimali si arrotonda per difetto).

Art. 13
Durata della carica

1. I membri del comitato tecnico ricoprono la carica per un massimo di tre anni e possono essere rieletti. In ogni caso la funzione di membro del comitato tecnico non può essere esercitata per più di tre mandati di tre anni ciascuno (quindi, in totale, per un massimo di nove anni).

2. La durata di tre anni è da intendersi nel senso che il mandato è esercitato fino alle elezioni successive, che si svolgono nel terzo anno solare dopo l’elezione precedente. Se un membro del comitato si insedia nel corso di un mandato già iniziato, resta in carica fino alle elezioni successive (pertanto non per tre anni).

3. I membri eletti all’atto del primo insediamento del comitato tecnico rimangono in carica fino al 2020, salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 14.

Art. 14
Decadenza e sostituzione

1. I membri del comitato tecnico di cui all’articolo 10 della legge provinciale n. 15/2017 siedono nel comitato quali rappresentanti delle relative organizzazioni o in quanto titolari delle rispettive funzioni. L’appartenenza alla relativa organizzazione o la rispettiva funzione sono da dichiarare al momento dell’insediamento. In caso di cessazione dell’appartenenza all’organizzazione o di perdita della rispettiva funzione, si decade automaticamente dalla carica di membro del comitato tecnico.

2. Il membro uscente è sostituito dalla persona che andrà a ricoprire la sua funzione.

3. Il membro designato dall’associazione più rappresentativa delle strutture ricettive di carattere alberghiero può essere sostituito in ogni momento dall’organizzazione stessa.

 

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