(1) Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), della legge:
(1/bis) Deroghe allo statuto quadro in riferimento alla composizione del consiglio direttivo delle associazioni turistiche o del consiglio di amministrazione delle società cooperative turistiche sono subordinate all’approvazione della ripartizione provinciale competente per il turismo e alla successiva approvazione dell’assemblea generale. 2)
(2) Gli statuti delle organizzazioni turistiche nella cui zona di competenza sono stati registrati in media più di 250.000 pernottamenti all’anno negli ultimi due anni devono inoltre essere conformi ai principi di cui all’articolo 8; quelli delle organizzazioni turistiche nella cui zona di competenza sono stati registrati in media più di 350.000 pernottamenti all’anno negli ultimi due anni devono essere conformi ai principi di cui agli articoli 8 e 9.